Metodo retributivo e metodo contributivo.

Articolo_3bisDopo aver spiegato la differenza tra sistemi a capitalizzazione e sistemi a ripartizione, nonché gli effetti dell’invecchiamento della popolazione su questi ultimi, è ora necessario affrontare un altro argomento basilare: come si calcola l’importo della pensione? I metodi utilizzabili sono principalmente due: il retributivo e il contributivo.

Metodo retributivo

Con il metodo retributivo, l’importo della pensione è parametrato alla retribuzione percepita negli ultimi anni della propria vita lavorativa. Facciamo un esempio semplificato: ipotizziamo che il signor Mario vada in pensione con 40 anni di anzianità contributiva e che, nell’ultimo quinquennio, il suo stipendio annuale sia stato di 35.000 €. Per calcolare l’importo annuo della sua pensione sarà necessario moltiplicare gli anni di anzianità, la retribuzione media finale e l’aliquota di rendimento (fissata per legge al 2% e progressivamente calante al crescere del reddito annuo): nel nostro esempio, dunque, 40 x 35.000 x 2% = 28.000 €.
Il calcolo esatto, secondo la normativa vigente, è un po’ più complicato (soprattutto per quanto riguarda l’individuazione della retribuzione media) e lo si può trovare sul sito dell’INPS, ma per i nostri fini espositivi quanto fin qui illustrato è più che sufficiente per capire il funzionamento generale del meccanismo retributivo.retributivo

Metodo contributivo
Con il metodo contributivo, l’importo della pensione è parametrato ai contributi versati e all’età in cui ci si ritira dal lavoro. Ai fini del calcolo, dunque, due sono gli elementi da tenere in considerazione: il cosiddetto montante contributivo (ossia la somma dei contributi versati ogni anno dal lavoratore nelle casse dell’INPS, rivalutati in base alla media quinquennale della crescita del PIL del paese) e il coefficiente di trasformazione (ossia un numero che cresce all’aumentare dell’età del neo pensionato). Facciamo anche in questo caso un esempio numerico: ipotizziamo che la signora Carla vada in pensione a 65 anni (il coefficiente di trasformazione, in questo caso, è fissato per legge al 5,326%) con un montante contributivo complessivo di 465.000 €. Per calcolare l’importo annuo della sua pensione basterà moltiplicare i due dati: 465.000 x 5,326% = 24.766 €.contributivo

Sistemi a confronto
Il metodo retributivo difetta di equità: mancando un legame diretto tra contributi versati e importo della pensione, può dare origine a situazioni “paradossali”. Per capire meglio questa cosa, prendiamo l’esempio esposto da Elsa Fornero nel suo libro “Chi ha paura delle riforme” (Università Bocconi Editore, 2018): Antonio e Marco hanno entrambi 62 anni e stanno per andare in pensione con la medesima anzianità contributiva (40 anni) e il medesimo montante (400.000 €); la retribuzione di Antonio è rimasta pressoché identica per tutta la sua carriera e, negli ultimi anni prima di andare in pensione, è pari a 36.000 €; Marco, invece, è partito con uno stipendio molto più basso ma ha avuto una carriera più brillante che lo ha portato a concludere la sua vita lavorativa con una retribuzione annua di 60.000 €. Applicando le formule del metodo retributivo sopra esposte, otterremmo una pensione annua di 28.800 € per Antonio e di 48.000 € per Marco, nonostante siano coetanei, abbiano lavorato lo stesso numero di anni e versato i medesimi contributi.
A ciò sia aggiunga che, con il metodo retributivo, il rischio demografico (di cui abbiamo parlato in questo articolo) è interamente a carico del sistema, ossia delle casse dell’INPS e delle future generazioni.

La situazione in Italia
Il metodo contributivo è stato, seppur con alcune modifiche nei dettagli del meccanismo di calcolo, l’unico applicabile dall’INPS fino alla riforma Dini del 1995. A seguito di tale intervento, ulteriormente rafforzato dall’azione del governo Monti nel 2011, il sistema pensionistico pubblico italiano ha iniziato una lenta transizione verso il metodo contributivo. Attualmente, i lavoratori possono essere divisi in tre gruppi:

    • Coloro i quali hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 si vedranno calcolata la propria pensione integralmente con il sistema contributivo.

    • I lavoratori che, al 31 dicembre 1995 avevano accumulato meno di 18 anni di contributi, usufruiranno di un sistema misto in base al quale una parte della pensione verrà calcolata con il retributivo (per la quota maturata al 31/12/1995) ed una parte con il contributivo (per la quota maturata dopo).

    • I lavoratori che, al 31 dicembre 1995 avevano già accumulato almeno 18 anni di contributi, usufruiranno di un sistema misto in base al quale una parte della pensione verrà calcolata con il retributivo (per la quota maturata al 31/12/2011) ed una parte con il contributivo (per la quota maturata dopo).

Ciò nonostante, gli effetti dei meccanismi precedenti alle riforme continuano a far sentire il proprio peso sui conti pubblici: secondo i dati INPS del 2018, le pensioni attualmente erogate calcolate integralmente con il metodo retributivo sono 10.370.656 (il 77,87% del totale), 2.305.178 sono quelle calcolate con il sistema misto (17,31%), mentre solo 641.685 sono state calcolate con il metodo contributivo (4,82%).
Tale squilibrio, unito all’invecchiamento della popolazione e ai tentativi di “smontare” la riforma Fornero effettuati dal governo Conte, mettono seriamente in pericolo la sostenibilità del sistema, come evidenziato di recente anche dalla Corte dei Conti.

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Al referendum L’Asino di Buridano voterà NO.

Al referendum LADB voterà NOIl nome della nostra associazione deriva da una storia allegorica del filosofo Giovanni Buridano: in essa, un asino si ritrova dinnanzi a due mucchi di fieno perfettamente identici e, non avendo elementi per preferire l’uno o l’altro, resta paralizzato dalla sua incapacità di scegliere e muore di fame. La nostra mission, il motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere questo progetto, è fornire agli elettori elementi per prendere decisioni consapevoli. Ecco dunque che, in occasione del prossimo referendum costituzionale, non è certo nostra intenzione “fare come l’asino di Buridano”: il 20 e 21 settembre voteremo no e invitiamo tutti voi a fare altrettanto.
I motivi sono fondamentalmente due e sono tra di loro correlati. Il primo non necessita di molte argomentazioni a riguardo: il taglio dei parlamentari comporterà una riduzione della spesa pari a 1,20 euro a italiano ossia, per i più sfortunati, il costo di un caffè. Il secondo è collegato al primo, perché la demagogia è sempre figlia dell’incompetenza o – alternativamente, per i più maliziosi – di piani i cui fini, reconditi ai più, hanno una portata potenzialmente distruttiva: è questo il caso della riforma costituzionale che permetterebbe il taglio dei parlamentari, e le parole del segretario Pd Nicola Zingaretti e di Goffredo Bettini – secondo cui tale intervento diventerebbe pericoloso per mezzo degli effetti di una semplice legge ordinaria, in questo caso della non adozione di una nuova legge elettorale – dovrebbero indurci a una riflessione e spingerci a concludere che la modifica della Costituzione sia stata mal concepita nei suoi contenuti.
Non dimentichiamoci che i proponenti del taglio dei parlamentari sono coloro che si definiscono i paladini della democrazia diretta, che ha la sua massima esplicazione nella piattaforma Rousseau (gestita dall’Associazione Rousseau che fu, tra le altre, multata il 4 aprile dal Garante della Privacy a causa di potenziali problemi concernenti la sicurezza e la segretezza delle votazioni, e della scarsa protezione dei dati dei votanti). È evidente cosa sottenda tale proposta: l’erosione della centralità del Parlamento – che è per altro già in corso se si considera che in questa legislatura sono diventate legge l’1,36% dei ddl presentati dal Parlamento, a fronte del 68,69% per quel che concerne quelle di iniziativa governativa. In questo caso, è necessario argomentare, in quanto le ripercussioni sul funzionamento dell’organo legislativo non possono per forza di cose risultare immediate.
Riducendo il numero dei parlamentari da 945 a 600 si porranno dei seri problemi di rappresentanza in due modi. In primo luogo, l’Italia diventerebbe il Paese UE con il più alto numero di abitanti per deputato (151.210). Un problema non di poco conto, se si considera che esso dovrà per forza di cose trasformarsi in un aumento delle dimensioni dei collegi elettorali, che comporta dunque un ulteriore affievolimento della responsabilità di deputati e senatori nei confronti dei propri elettori.
In secondo luogo, si presenteranno altrettanto seri problemi di rappresentanza per quel che concerne gli organi interni del Parlamento, ovvero sul loro funzionamento. Si consideri in particolare il Senato, che, laddove la riforma costituzionale dovesse essere confermata, sarebbe composto da soli 200 senatori. I critici potrebbero argomentare: “Con la riforma Costituzionale del 2016 sarebbero divenuti 148”. È tutto vero, ma non si deve dimenticare che, in questo caso, le funzioni della camera alta del Parlamento rimarrebbero intatte, e con esse dunque la cosiddetta navetta parlamentare. Se le funzioni e il funzionamento rimangono intatti, significa che rimarranno immutate anche le prerogative degli organi del Senato. Avendo sostenuto che l’obiettivo della riforma è la definitiva erosione della centralità del Parlamento, l’attenzione deve spostarsi sul funzionamento delle Commissioni, ossia il vero motore dell’attività parlamentare. Se venisse ridotto il numero dei Senatori, si avrebbero Commissioni composte da 13-14 Senatori (!). Qui sorgono i problemi. Ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, 1/5 dei componenti delle Commissioni può richiedere che un ddl sia discusso e votato dal ramo del Parlamento competente, o alternativamente che sia sottoposto alla sua approvazione finale (ovviamente ad eccezione delle materie coperte da riserva all’assemblea). Matematica alla mano, basterebbero quattro senatori per l’approvazione di una legge all’interno di una Commissione. Commissioni con un ristretto numero di Senatori fanno insorgere altresì problemi di rappresentanza. Il medesimo articolo della Costituzione infatti, prescrive che esse siano composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, e dunque si rischierebbe che le forze politiche di minoranza non siano presenti in tutte le Commissioni.
Ecco svelato dunque il piano dei proponenti di questa sciagurata riforma. Al netto dei casi in cui le Commissioni svolgono le proprie attività in sede legislativa o deliberante, ovvero in sede redigente, esse sono il cuore del procedimento legislativo, che, come ormai risulterà più chiaro ai lettori, vuole essere tenuto a debita distanza dalle aule parlamentari. È evidente che per mezzo di questa riforma costituzionale non si sono volute affrontare le problematiche istituzionali che contraddistinguono l’Italia. Non vi è traccia del superamento del bicameralismo perfetto, ma anzi, alla luce del notevole potenziamento delle Commissioni, si corre il rischio di rallentare notevolmente il processo legislativo. Non vi è traccia della necessaria limitazione all’abuso di decreti legislativi, ma anzi, si giustificherà il loro ricorso sulla base del sopracitato rallentamento dell’iter legislativo. Potremmo andare avanti con la lista delle riforme istituzionali che necessiterebbe il nostro Paese, ma ci fermiamo qui. Siamo già abbastanza disgustati dall’ipocrisia di un “partito” che vuole permettere ai cittadini di giocare un ruolo fondamentale per il futuro del Paese, ma che distrugge le fondamenta della democrazia dello stesso. Siamo altrettanto disgustati dall’ipocrisia degli altri partiti che, per garantire la sopravvivenza del Governo, tacciono e rinnegano gli ideali da loro branditi in passato, quando per esempio, ad ogni proposta di riforma della legge elettorale, si erigevano a paladini della rappresentatività.
Bene, questa riforma distrugge tanto il concetto di rappresentatività, quanto quello di accountability. Si rafforzerà meramente il ruolo delle direzioni partiti, pardon, delle personalità che guidano i partiti. Il legame tra territorio e partiti è da anni compromesso, e questa riforma è solo la continuazione di tale processo. Un processo che mira alla creazione di un sistema dove le decisioni sono prese da élite ristrette, rigidamente sottomesse alla volontà del leader di partito, mentre gli spazi di dibattito, all’interno del luogo preposto allo stesso, si restringono.
Benvenuti nel futuro. Siamo ancora in tempo per cambiarlo però. Per questo motivo L’Asino di Buridano, il 20 e il 21 settembre voterà no: fatelo anche voi!

Semplificazione, dove sei finita?

Semplificazione, dove sei finitaSemplificare. Lo abbiamo sentito ripetere così spesso che, ormai, sembra aver perso qualsiasi significato reale: la lotta alla burocrazia, infatti, sebbene considerata a parole una priorità da tutti i governi succedutisi negli anni recenti, è sempre rimasta solo sulla carta. Ma cos’è la burocrazia? Nel suo libro “I Sette peccati capitali dell’economia italiana” (Feltrinelli, 2018), Carlo Cottarelli scrive che «esiste una piccola e una grande burocrazia. La piccola burocrazia è quella con cui ci scontriamo tutti i giorni: il modulo difficile da compilare, la coda all’Agenzia delle Entrate, e così via. La grande burocrazia è invece la ragnatela di leggi, norme, regolamenti che avvolge l’Italia e che ostacola il buon funzionamento dell’economia».
Che intervenire per sfoltire l’italico ginepraio di leggi e regolamenti sia una priorità, per noi è un’affermazione banale. Ma, come sempre, fatti e numeri possono darci un quadro più chiaro e oggettivo della situazione. L’indice Doing Businesss 2019 della Banca Mondiale, il quale classifica i paesi in base a quanto l’ambiente normativo è favorevole all’avvio e allo svolgimento di un’impresa, ci pone 59simi, dietro a Romania, Kenya e Kosovo; se si considerano solo i paesi OCSE ad alto reddito, l’Italia scivola al quart’ultimo posto. Secondo l’Osservatorio sulla Semplificazione di Assolombarda Confindustria (Milano e Monza Brianza), il peso della burocrazia sul fatturato di un’impresa può arrivare a pesare fino al 4%: si va da una stima di 108mila euro per una piccola impresa fino ai 710mila di una di medie dimensioni. Complessivamente, la CGIA di Mestre quantifica in 57 miliardi all’anno i costi delle aziende italiane per i rapporti con la pubblica amministrazione.
La tradizione politica italiana di annunciare provvedimenti tesi a ridurre i tentacoli della burocrazia è stata rispettata anche dal Governo Conte, che nei giorni scorsi ha approvato (salvo intese) il “Decreto Semplificazioni” promesso a maggio. Le aspettative sono state, però, ancora una volta deluse e la montagna ha partorito un topolino: Sabino Cassese, intervistato dall’Huffington Post, ha dichiarato che l’esecutivo ha fatto «il meno possibile, sul maggior numero di materie, e quel poco è stato fatto male» e ha sottolineato il paradosso di voler semplificare per mezzo di un decreto composto da 48 articoli e lungo 96 pagine. Anche Carlo Stagnaro, in un articolo pubblicato su Il Foglio dell’8 luglio, ha puntato il dito contro le misure messe in campo con la speranza di velocizzare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche: concentrandosi sulla fase di affidamento, che in realtà occupa solo il 14% dei tempi complessivi (stimati in 4,4 anni), sono state aumentate le soglie per l’affidamento diretto e la procedura negoziale, col risultato di sbarazzarsi «dell’unico spazio di trasparenza e confronto concorrenziale in un iter kafkiano».
La pervasività della burocrazia sembra, dunque, un male impossibile da estirpare e diffuso non solo nel nostro Paese: nella sua prefazione a “Per una nuova libertà” di Murray Rothbard (Liberilibri, 2004), Marco Bassani denunciava già nei primi anni Duemila la convinzione che con la legislazione si possa ottenere qualsiasi cosa e scriveva che «la normofilia è ormai la più grave malattia politica contemporanea». Ma perché in Italia è così difficile semplificare? Una risposta a questa domanda si trova nell’articolo scritto da Nicola Rossi per l’inserto “L’Economia” del Corriere della Sera del 29 giugno: «le complicazioni non arrivano da Marte né sono il frutto di una maligna casualità. Le complicazioni – che vengono magnificate da una qualità legislativa in caduta libera ormai da qualche lustro – rispondono ad una esigenza ben precisa: nelle complicazioni nasce, dalle complicazioni si nutre e attraverso le complicazioni si esprime il potere della politica e della burocrazia». Ne consegue che, se si vuole restituire un senso al verbo “semplificare” e procedere concretamente con un taglio della burocrazia, la via maestra passa attraverso una riduzione del perimetro di intervento dello Stato nelle nostre vite e, in particolare, nell’economia. Il resto è vuota retorica.

Capire la crisi per poterla affrontare.

Comprendere la crisi per affrontarlaCapita frequentemente, in questi giorni, di interrogarsi su quello che sarà il futuro dell’economia reale nei prossimi mesi. Così come accade sovente che i politici forniscano le proprie ricette, le quali spesso menzionano la necessità di sostenere e alimentare la domanda – riferendosi tendenzialmente alla domanda interna –. Tale dibattito ha in realtà il pregio di sollevare un quesito fondamentale: la diffusione del COVID-19, e il lockdown imposto al fine di contrastare la riproduzione epidemica del virus hanno generato uno shock di domanda o uno shock di offerta? Comprendere la natura dello shock risulta infatti imprescindibile al fine di delineare le risposte che devono pervenire dalla politica, in quanto, di norma, uno shock di domanda introduce una spirale deflazionaria, mentre uno shock di offerta contribuisce a generare una situazione inflazionaria.
Uno studio condotto da Guerrieri, Lorenzoni, Straub e Werning ha teorizzato che ci troveremmo di fronte a uno shock atipico di offerta, il quale indurrebbe un ancor maggiore shock di domanda, nella misura in cui la domanda potrebbe reagire in modo eccessivo all’iniziale shock di offerta portando a una recessione carente della domanda (Keynesian supply shock). Questo accadrebbe a seguito del forte grado di interrelazione che contraddistingue le economie moderne. Intuitivamente, se i voli sono cancellati, vi è un minor bisogno di provvedere ad acquistare i bagagli, e di conseguenza questo influenzerebbe i redditi anche dei settori economici non direttamente colpiti, affievolendo dunque la loro propensione al consumo.
Sebbene essi affermino come un trasferimento diretto di liquidità a coloro che hanno perso il lavoro possa mitigare lo shock di domanda, hanno altresì posto in evidenza come le tradizionali politiche fiscali, e in particolare l’aumento della spesa pubblica, siano “less powerful in a pandemic shock”. Tale conclusione deriva dal fatto che il moltiplicatore keynesiano avrebbe un’entità minore rispetto a quella usuale, nella misura in cui l’intervento governativo potrebbe sostenere un incremento dei redditi esclusivamente nei settori non direttamente colpiti dall’emergenza – sottolineando altresì come i lavoratori dei settori direttamente colpiti abbiano, di norma, una maggiore propensione al consumo –.
Un secondo studio di Brinca, Duarte e Faria-e-Castro ha mostrato empiricamente come negli Stati Uniti, la riduzione dell’orario lavorativo nel settore privato, sebbene sia in parte dovuta a uno shock di domanda, derivi principalmente da uno shock di offerta. Per quanto restino valide le assunzioni dello studio precedentemente citato, anche in questo caso si evidenzia come l’utilizzo della spesa pubblica al fine di stimolare la domanda debba essere limitato a quei settori non direttamente colpiti dal lockdown e che hanno subito uno shock di domanda. In poche parole, lo studio incoraggia vivamente il governo statunitense a seguire un approccio scientifico nella determinazione delle proprie politiche fiscali volte a stimolare la domanda – l’esatto contrario dell’helicopter money dunque –, ribadendo anche in questo caso come sia necessario un intervento per mezzo di politiche di stabilizzazione.
La riduzione della domanda colpisce dunque i diversi settori seguendo modalità differenti – tenendo altresì in considerazione che, eccezion fatta per i beni complementari, è altresì probabile che si inneschino delle dinamiche tali da modificare le condotte di consumo degli individui, spostando la domanda in settori differenti –. Un aumento di liquidità non innescherebbe automaticamente un aumento dell’inflazione in presenza di un parallelo incremento della domanda di moneta. Incremento della domanda di moneta che nella prima fase dell’emergenza deriva tanto da ragioni squisitamente transattive, ovvero per scopi precauzionali a fronte dell’incertezza derivante tanto dal rischio che si ripresenti la necessità di un lockdown, quanto dagli effetti delle recenti restrizioni sull’economia reale.
Non può dirsi lo stesso invece per quanto potrebbe occorrere in futuro. Più soldi nelle tasche dei cittadini potrebbero portare a una riduzione dell’utilità marginale della liquidità aggiuntiva messa a disposizione degli stessi, potendo potenzialmente generare un incremento nel prezzo di beni e servizi. Tutto questo in presenza di un altamente probabile regime definibile di “offerta ridotta” derivante dalle restrizioni imposte a buona parte dei settori economici al fine di contrastare la riproduzione epidemica del virus. Considerato un dato livello di incremento di liquidità dunque, tanto maggiore è la decrescita della produzione, quanto maggiore potrebbe essere la riduzione del potere di acquisto – Michael J. Hoffman, per il Ludwig von Mises Institute, sottolinea come potrebbe innescarsi altresì una spirale di riduzione della produttività –.
Per quanto riguarda la situazione interna all’Unione Europea, è difficile prevedere se a seguito di un eventuale aumento dei prezzi, la BCE deciderà di optare per una stretta monetaria. Ad ogni modo, a seguito dei recenti sviluppi concernenti il piano per la ripresa “Next Generation EU”, risulta evidente che emergeranno, all’interno dei singoli Stati membri, dibattiti circa le modalità con cui verranno utilizzati tali fondi per fronteggiare l’emergenza. Se si assume quanto si è in precedenza sostenuto, quale dovrebbe dunque essere la strategia del governo italiano?
Se si considera che la minore propensione al consumo deriva dalla riduzione degli stipendi, ma anche dai giustificati timori relativi alla possibilità di contrarre il virus, ovvero concernenti l’incertezza sugli sviluppi futuri tanto dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista sanitario, è evidente come il primo intervento a rendersi necessario sia quello di intraprendere un percorso che inverta il trend nell’offerta, per mezzo di investimenti in sanità, e più nello specifico in relazione alla capacità di tracciamento della riproduzione epidemica, tali da permettere agli agenti economici di operare nella massima sicurezza – ricordiamoci che il governo italiano continua a temporeggiare in merito alla decisione di utilizzare i fondi derivanti dal MES –.
Alla luce del sopracitato regime di “offerta ridotta” saranno altresì necessari degli interventi mirati a consentire un aumento della produttività al fine di contrastare un potenziale incremento del prezzo di beni e servizi. Parallelamente, l’intervento pubblico di breve periodo dovrà indirizzarsi ai lavoratori rimasti senza impiego a causa della situazione emergenziale, per mezzo di erogazioni temporanee, ovvero di una sempre più probabile necessità di estensione del periodo di erogazione della cassa integrazione. Per quanto riguarda quest’ultima, considerando che sentiamo spesso parlare di “patto sociale”, non risulterebbe spregevole ipotizzare che tale erogazione sia subordinata alla partecipazione di corsi di formazione, che possano permettere alle imprese, per mezzo di una riqualificazione dei propri dipendenti, di rimodulare la propria offerta, indirizzandola a settori maggiormente produttivi.
La lista delle misure da prendersi è in realtà ben più lunga, e siamo sicuri che tra Stati Generali dell’Economia e sterili dibattiti sul MES, la politica ne stia discutendo ampiamente. Come cantava Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.

Politica locale: oggi e domani

Serafini (1)«Cosa succede dietro le quinte della politica locale? Quali dinamiche vengono a crearsi nei rapporti che coinvolgono media, politica, società e mondo industriale?». A queste domande prova a rispondere Elisa Serafini, opinionista, ex assessore del Comune di Genova e autrice del libro “Fuori dal Comune“, nel quale ripercorre la sua esperienza di amministratore locale e fornisce spunti di riflessione per il futuro.
Martedì 30 giugno, dalle ore 20.30, l’associazione lecchese L’Asino di Buridano presenterà il libro con l’autrice e con il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla. Modera il presidente Simone Galimberti. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de L’Asino di Buridano.

Il cabotaggio e i rischi del protezionismo.

Il cabotaggio e i rischi del protezionismoMolti si domanderanno cosa diamine sia questo “cabotaggio”. Altri si chiederanno perché debbano interessarsi alla lettura di un articolo che parla del trasporto di merci su strada all’interno dell’Unione Europea. Eppure, sebbene tale questione sia assente dal dibattito italiano, il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente adottato la sua posizione in prima lettura sul cosiddetto “Pacchetto Mobilità”, all’interno del quale è contenuta, tra le altre cose, una modifica del già contestato Regolamento 1072/2009 il quale disciplina l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, ovvero, all’articolo 8, il trasporto di merci, a titolo temporaneo, all’interno di uno Stato membro differente aka cabotaggio.
Giusto per fornire un breve excursus storico della centralità della libertà di prestazione di servizi in materia di trasporti all’interno dell’ordinamento europeo, il primo intervento normativo scaturì a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 1985 (13/83) che condannava il Consiglio per non aver adottato – prima della fine del periodo transitorio – alcuna disposizione di carattere normativo così come previsto dal Trattato di Roma. Per quel che concerne il cabotaggio nello specifico, nel 1993 venne adottato il Regolamento 3318/93. A seguito del processo di allargamento dell’Unione, venne adottato il sopracitato Regolamento 1072/2009, per mezzo del quale, ai sensi dell’articolo 8, si abbandonava il tradizionale concetto di cabotaggio, optando per una formula ben più restrittiva che fissava ad un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio verso lo Stato membro di accoglienza.
Ai sensi della corrente formulazione di modifica del regolamento – dopo aver tentato di ridurre a 5 giorni il sopracitato arco temporale di riferimento – si obbliga il trasportatore a rispettare un periodo di pausa di 4 giorni prima di svolgere un ulteriore operazione di cabotaggio all’interno di un determinato Stato membro, ovvero a ritornare al Paese di origine ogni 8 settimane.
Tale emendamento, alla luce del quale vengono apposte ulteriori restrizioni alle attività di cabotaggio, si presta a due interpretazioni. In primo luogo, inserendosi esso nel più ampio Pacchetto Mobilità, si può assumere miri a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Emerge qui una prima importante contraddizione. La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 domandava alla Commissione un intervento volto ad accertare laddove fossero stati compiuti sufficienti progressi in materia di armonizzazione delle normative nel settore della legislazione sociale e della sicurezza, al fine appunto di consentire la rimozione delle restrizioni imposte al cabotaggio. Non si comprende dunque come possa rendersi necessario l’esatto inverso di quanto indicato, ossia un inasprimento di tali restrizioni al fine di garantire la sicurezza dei trasportatori. All’interno della stessa risoluzione si auspicava, a tal proposito, di disciplinare distintamente due differenti modalità di cabotaggio, una delle quali, non riferendosi al cabotaggio internazionale esistente, avrebbe dovuto sottoporsi a una procedura di registrazione al fine di garantire l’applicazione del diritto del lavoro vigente nel paese di accoglienza al trasportatore.
In secondo luogo, l’adozione di ulteriori restrizioni potrebbe essere interpretata alla luce delle denunce, provenienti da anni da parte di alcuni Stati membri dell’Europa occidentale, concernenti la perdita di posti di lavoro a seguito della concorrenza esercitata dai traportatori di Paesi aventi costi inferiori – gli Stati membri dell’Europa centro-orientale –. Non tenendo per un momento in considerazione il fatto che non è competenza dell’Unione (ovvero un obiettivo del mercato unico) il livellamento dei costi del lavoro, tali ipotesi sono smentite da una relazione della Commissione del 2014 sullo stato del mercato europeo del trasporto stradale, all’interno della quale, sottolineando altresì che le attività di cabotaggio costituiscono una percentuale modesta dei trasporti nazionali, si evidenzia, tra le altre, come sebbene il costo del lavoro negli Stati membri che aderirono all’Unione successivamente al 2004 sia inferiore rispetto a quello dei restanti Paesi, è in corso un progressivo processo di convergenza.
Passando alle note dolenti, rischiamo di trovarci di fronte a una normativa discriminatoria per alcuni Stati membri, ovvero in grado di produrre delle gravi distorsioni all’interno del mercato unico. Attenendosi ai sopracitati dati del 2014, le attività di cabotaggio – che rappresentano un’esigua minoranza del totale delle attività di trasporto – hanno avuto un incremento modesto, il quale è altresì in parte dovuto alla revoca nel 2009 delle restrizioni transitorie imposte ai trasportatori dei nuovi Stati membri, i quali tendono a svolgere maggiori attività di trasporto al di fuori dei loro confini nazionali. Un incremento che è dunque dovuto all’allargamento del mercato unico, e che potrebbe dunque essere sensibilmente maggiore al netto delle sopracitate restrizioni previste all’articolo 8 del regolamento 1072/2009. Infatti, attenendosi sempre alla relazione della Commissione del 2014, la maggioranza delle attività di cabotaggio è effettuata dai trasportatori dei Paesi della cosiddetta UE-15, ed in particolare i mercati di riferimento sono quelli della Germania e della Francia alla luce della loro collocazione geografica estremamente centrale all’interno dell’Unione. È evidente dunque come le restrizioni previste all’articolo 8, e ancor più quelle previste dalla proposta di modifica dello stesso, si pongono come un ostacolo alle attività degli Stati della cosiddetta UE-12.
Si consideri inoltre che la produttività del lavoro nel settore autotrasporti è la più bassa tra tutte le modalità di trasporto (è l’unico settore in cui essa è in continuo calo) e che la Commissione ha sottolineato come la produttività risulti maggiore in tutti quei settori aperti alla concorrenza – compresi dunque i trasporti internazionali –. Non si comprende dunque quale strana teoria economica possa giustificare la protezione di un’attività con un livello di produttività minore, ossia i trasporti nazionali – si ricordi che, ai sensi dei dati disponibili nel 2014, la Francia da sola aveva attività nazionali di trasporto su strada superiori a quelle di tutti e 12 gli Stati membri entrati nell’UE dopo il 2004 – ostacolando l’espansione di un segmento che si dimostra maggiormente produttivo, il quale, per mezzo di tale limitazioni, continua a essere di fatto limitato per lo più agli Stati membri confinanti.
Continua dunque a rimanere relegato sulla carta l’impegno assunto sin dal Trattato di Roma per una politica europea sui trasporti non discriminatoria, che non può e non deve essere derogato a seguito dell’unanime decisione di espandere il mercato unico che fu presa negli anni ’90, tenendo in considerazione come determinate zone periferiche dell’Europa centro-orientale risultino altresì già svantaggiate da evidenti carenze infrastrutturali. Dinamiche che rischiano dunque di generare degli indesiderati risvolti geopolitici, rinforzando quel processo vizioso di creazioni di blocchi geografici interni all’Unione. È evidente come a fronte di restrizioni concernenti la possibilità di espandere ulteriormente i trasporti internazionali, gli Stati membri che si trovano in una situazione di maggiore svantaggio opteranno per soluzioni alternative al di fuori dell’Unione Europea. Un processo che, gradualmente, è in realtà già in corso. Si pensi al recente investimento cinese nella ferrovia Budapest-Belgrado, ovvero al progetto della E40 Waterway, la quale collegherebbe il Mar Baltico al Mar Nero, partendo dal territorio polacco e attraversando la Bielorussia e l’Ucraina.
È altresì curioso notare come, sebbene la sopracitata risoluzione del Parlamento Europeo assegnasse alla Commissione il compito di procedere verso una maggiore liberalizzazione del settore dei trasporti al fine di ridurre al minimo i cosiddetti viaggi a vuoto, l’emendamento proposto potrebbe aggravare tale problematica. Risulta infatti evidente il nesso tra tali restrizioni e la problematica dei trasporti senza carico – assumendo comunque che una piccola parte di tale problematica deriva dal contenuto speciale di determinati trasporti –, nella misura in cui la relazione della Commissione del 2014 evidenziava come, successivamente all’adozione del regolamento del 2009, la percentuale dei viaggi a vuoto all’interno di Stati membri differenti da quello di provenienza è diminuita molto più lentamente, rimanendo quasi doppia rispetto a quella riferita ai trasporti nazionali. Basti pensare all’obbligo che sarebbe previsto dalla proposta di modifica del regolamento di rispettare un periodo di pausa di 4 giorni da un’attività di cabotaggio e l’altra, che renderebbe in molti casi conveniente il rientro alla base senza carico al fine di poter intraprendere una nuova spedizione transfrontaliera.
L’incremento dei trasporti senza carico avrebbe altresì una forte incidenza sulle emissioni di CO2 – altra contraddizione di fondo con l’obiettivo indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2010, all’interno della quale si indicava l’ottimizzazione del trasporto merci da un punto di vista logistico al fine di raggiungere una riduzione del 20% delle emissioni –. L’European Centre for International Political Economy (ECIPE) stima che le emissioni addizionali derivanti dai viaggi a vuoto ammonterebbero a 4 milioni di tonnellate annue, ossia una quantità di emissioni che coincide con quella di 4 centrali, di medie dimensioni, di produzione di carbone duro.
Per concludere, il sopracitato articolo 8, e le ulteriori restrizioni che verrebbero apposte laddove Parlamento e Consiglio si trovassero concordi in seconda lettura, sono l’ennesima conferma di come le politiche protezionistiche siano altamente distorsive, ovvero come esse contribuiscano alla fossilizzazione delle posizioni dominanti preesistenti, limitando lo sviluppo di settori economici aventi una maggiore produttività – si consideri per esempio come, a seguito dell’emergenza COVID-19, la Commissione chiese la disapplicazione delle restrizioni previste dal Regolamento del 2009, trovando in un primo momento l’appoggio della Germania, la quale poche settimane più tardi procedette al ristabilimento delle stesse al fine di mantenere il vantaggio competitivo che ne deriva –. In Italia conoscemmo delle dinamiche similari in relazione all’obbligo di rientro in rimessa che venne imposto a NCC su cui si è recentemente espressa la Corte Costituzionale (56/2020).
Sentiamo spesso parlare della necessità di investimenti a livello europeo, e noi, da europeisti convinti, siamo pienamente concordi. Da liberali però, riteniamo indispensabile sottolineare che il primo passo risulta sempre essere la rimozione degli ostacoli provenienti da atti avente carattere normativo che contribuiscono a legittimare determinate posizioni dominanti all’interno del mercato unico, ostacolando al contempo settori maggiormente produttivi ed eventuali investimenti privati all’interno di essi.

Preservare lo stato di diritto nell’UE.

Preservare lo stato di diritto nell'UEAvevamo già parlato in un recente articolo della necessità da parte dell’UE di salvaguardare gli assetti democratici dei propri Stati Membri, messi ulteriormente alla prova dalla svolta autoritaria ungherese come reazione alla crisi sanitaria. In generale, seppur in modo indiretto, anche la recente sentenza della Corte Costituzionale Tedesca rischia di produrre degli indesiderati risvolti politici, alimentando così le posizioni oltranziste di Polonia e Ungheria, così come testimoniato dalle dichiarazioni del Primo Ministro polacco Morawiecki. Per questi motivi, è quindi utile cercare di rispondere a quella domanda che ci eravamo posti precedentemente: cosa può fare l’UE per interrompere le violazioni dello stato di diritto che tanto possono nuocere alla coesione politica dell’Unione?
Come ormai piuttosto noto, i meccanismi tradizionali atti a contrastare le ripetute violazioni dei valori di cui all’Art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) da parte di Polonia e Ungheria si sono rivelati sino ad oggi sostanzialmente inefficaci. Ciò vale sia per quanto riguarda la procedura di infrazione contemplata dagli Artt. 258, 259 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che per la cosiddetta “opzione nucleare” contenuta nell’Art. 7 del TUE, sebbene pensata proprio per sanzionare il mancato rispetto dell’Art. 2 TUE. In particolare, la prima soluzione è tipicamente indirizzata a specifiche inosservanze della legislazione europea e non sembra adatta ad un contesto di violazioni sistematiche dei valori fondamentali come quello che si sta considerando; per quanto riguarda il secondo dispositivo invece, esso risulta particolarmente debole per via della necessità dell’unanimità per comminare sanzioni così come previsto dall’Art. 7(2) del TUE (si ricordi, comunque, che anche la fase di constatazione del rischio di violazione grave dell’Art. 2 TUE da parte di uno SM, ovvero L’Art. 7(1), richiede inevitabilmente un voto favorevole da parte dei quattro quinti del Consiglio dell’UE, quindi una maggioranza ancora difficile da raggiungere).
Nel periodo passato, l’Unione Europea, consapevole dei limiti dei meccanismi tradizionali, ha anche introdotto il cosiddetto Rule of Law mechanism (noto anche come pre-Article 7 Rule of Law Framework), con l’obiettivo di rendere più efficace la fase preventiva dell’Art. 7(1). Tale strumento, il quale peraltro non è mai stato utilizzato nei confronti dell’Ungheria per ragioni squisitamente politiche, ma solo nel caso della Polonia, non si è rivelato efficace, a dispetto delle decise raccomandazioni della Commissione Europea. Infine, anche il ruolo della Corte di Giustizia Europea, nonostante la recente giurisprudenza sul pensionamento forzato dei giudici polacchi, trova evidenti limiti in riferimento al rafforzamento dei valori fondamentali dell’UE negli Stati Membri, attività che è sostanzialmente demandata alle corti a livello domestico.
Per questi motivi, già da diverso tempo è chiara l’esigenza di identificare nuovi strumenti per garantire il rispetto della rule of law e, più in generale, dei valori dell’Art. 2 TUE, ma anche al fine di preservare la legittimità stessa della Commissione Europea e la credibilità del suo ruolo di “guardiana dei Trattati”. Uno di questi strumenti (e sicuramene il più interessante ed attuale) è quello che riguarda il nesso tra condizionalità e stato di diritto, concetto che trova le proprie radici nel rapporto sul “Futuro finanziamento dell’Unione Europea” del 2016. La stessa Commissione, attraverso le parole della Commissaria alla Giustizia Vera Jourová già nel 2017, lanciò l’idea di condizionare i fondi dell’UE al rispetto dei valori fondamentali. Più dettagliatamente poi, nella proposta di bilancio della Commissione del maggio 2018 fu inclusa una bozza di regolamento comprendente un meccanismo che prevedesse sanzioni in caso di violazione dello stato diritto in quanto questo è considerato “prerequisito per altri valori fondamentali” ed è strettamente legato a “un’attuazione efficiente del bilancio dell’Unione”. Lo strumento in questione autorizzerebbe la Commissione a sospendere, ridurre o restringere l’accesso ai fondi europei in modo proporzionato alla natura, alla gravità e allo scopo delle violazioni dello stato di diritto. Questa proposta di regolamento avanzata dalla Commissione Europea potrebbe poi essere adottata sulla base dell’Art. 322 del TFUE (assumendo alternativamente  che l’articolo 4(3) TUE contenga un obbligo, in capo agli Stati, ad assicurare l’osservanza dei principi dello stato di diritto, ovvero che l’articolo 3(1), letto congiuntamente all’articolo 13(1) TUE, imponga de facto alla Commissione di promuovere suddetti principi).
Fatte queste premesse sullo stato delle cose, va detto che oggi, più che mai, appare assolutamente necessario predisporre un meccanismo di condizionalità per garantire l’integrità dell’Unione. Sebbene vi sia una ormai notevole convergenza tra molti Stati Membri in merito all’esigenza di legare il rispetto dello stato di diritto con l’elargizione dei fondi, anche in virtù della sua potenziale efficacia se si considera quanto il successo delle economie dei paesi in questione dipenda dagli aiuti europei (soprattutto per ciò che riguarda l’Ungheria), permangono ancora notevoli problemi. Vale la pena però, a questo punto, cercare di spiegare alcuni elementi sulla base di quali riteniamo dovrebbero essere strutturati i possibili scenari. Questi aspetti, in particolare, poggiano sull’idea che la problematica in questione, oltre ad essere fondamentalmente giuridica, abbia delle chiare e imprescindibili connotazioni politiche.
Secondo la nostra opinione, infatti, che si decida di concludere, come avvenne contestualmente all’adozione del MES e del Patto di bilancio, un trattato internazionale che non incida sulle competenze previste nei trattati (imponendo magari, anche in questo caso, di adottare all’interno degli ordinamenti nazionali misure permanenti volte a ribadire la primazia del diritto e della giurisprudenza), ovvero che si opti per proseguire sulla strada intrapresa dalla Commissione nel 2018 per mezzo della proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo stato di diritto, risulterà fondamentale assicurare che la soluzione adottata non venga vista esclusivamente come un tentativo di aggirare le difficoltà insite nella procedura prevista all’articolo 7 TUE, ovvero come un’arma essenzialmente politica, evitando così inevitabili impasse istituzionali e i rischi legati ai possibili risvolti sull’opinione pubblica dei paesi coinvolti e sulla percezione dell’illegittimità delle eventuali sanzioni.
A tal proposito, un interessante punto di riferimento risulta essere il contenuto del programma di azione predisposto dalla Commissione nel 2019 al fine di rafforzare lo stato di diritto nell’Unione, all’interno del quale si promuove un approccio comprensivo volto ad una valutazione, tra le altre, dei problemi sistemici inerenti il processo legislativo, il pluralismo dei media e l’effettiva attuazione del diritto dell’Unione. Un approccio comprensivo, quindi, che, per mezzo dell’indicazione di parametri (così come avviene per le condizionalità macroeconomiche), permetterebbe una diversificazione delle sanzioni che tenga in primis in considerazione le differenze tra quelle che in letteratura vengono definite illiberal turn e illiberal swerves, concetto il primo riconducibile al processo di “arretramento democratico” in corso in Polonia e Ungheria il quale è confermato dal recente rapporto di Freedom House.
Parimenti, al fine di non esacerbare le spinte sovraniste nell’Unione, sarebbe auspicabile prevedere dei meccanismi di incentivazione, così come previsto all’interno della Revised enlargement methodology. I meccanismi sanzionatori, ovvero l’effetto deterrente da essi derivante, hanno già dato prova della loro efficienza (si pensi alla deriva autoritaria che subì la Slovacchia tra il 1994 e il 1998 sotto la guida di Mečiar), ma rischierebbero di rivelarsi, in assenza di incentivi, un’arma a doppio taglio a fronte dei fenomeni delle “svolte illiberali”. In generale, è necessario creare un beneficio netto di compliance poiché la minaccia delle sanzioni può funzionare unicamente se il costo di non conformarsi da parte del destinatario eccede il costo di rispettare le misure restrittive.

Dobbiamo rassegnarci ad avere “più Stato”?

Dobbiamo rassegnarci ad avere più statoLasciamo stare gli zoppi tentativi del governo di regolare le relazioni affettive dei cittadini. Abbiamo già avuto modo di criticare la sciagurata scelta di fissare un prezzo calmierato per le mascherine. Concentriamoci invece su quello che sarà il futuro che ci troveremo davanti. Due fattori suscitano una particolare preoccupazione: gli appelli volti a un ripensamento di quello che è il mondo del lavoro e delle relazioni sociali e Mariana Mazzucato. Le due cose sono tra di loro interconnesse.
Si parla spesso di dispositivi di protezione, smart working, ripensamento del modello scolastico, distanziamento sociale, razionalizzazione dei trasporti pubblici, e ingressi scaglionati al lavoro. In una situazione di incertezza su quelli che saranno gli sviluppi della riproduzione epidemica, ovvero della capacità di produrre un vaccino e dalla sua reale efficacia, la cautela deve essere per forza di cose massima. Stante il terribile impatto che questa pandemia ha avuto sulle vite di numerose famiglie italiane, e considerando che i tentacoli dell’italico leviatano afferrano e controllano la vasta maggioranza dei rapporti che contraddistinguono il tessuto economico del Paese – controllo che è altresì ovviamente sensibilmente accresciuto in questi mesi –le aspettative dei cittadini nei confronti delle decisioni del governo saranno per forza di cosa elevate, tanto per quel che concerne la capacità di far fronte alla crisi economica che ci troveremo di fronte, quanto quella di disciplinare e limitare il godimento degli spazi pubblici e lavorativi. La paura negli occhi delle persone, la perdita di cari e la terribile incertezza potrebbero originare un istinto di autodifesa che si esplica per mezzo dell’accettazione di un definitivo mutamento delle nostre vite.
Questo è quanto si è letto in queste settimane. Ma può tutto ciò essere sostenibile nel lungo periodo? Si pensi ai viaggi in aereo. Si stima che, a seguito di un aumento dei controlli e delle misure di distanziamento sociale, si profileranno attese di almeno quattro ore prima dell’imbarco, e che la paventata necessità di consentire ai voli di partire esclusivamente con la metà dei passeggeri implicherà un sensibile aumento dei prezzi dei biglietti che potrebbero arrivare a costare più di mille euro per voli interni all’Unione Europea. Ovviamente l’alternativa a un esponenziale aumento dei costi si configura in un drastico aumento dei sussidi statali alle compagnie aeree o in una loro nazionalizzazione. Scenario che si è in realtà già profilato in molti paesi europei, Italia inclusa – la differenza è che i soldi dei contribuenti tengono a galla Alitalia da molti, troppi anni –. Il settore aereo è solo un esempio dell’insostenibilità di tali misure nel lungo periodo, stante soprattutto la crescente domanda di sussidi che nascerà trasversalmente da ogni associazione di categoria. Se da un lato dobbiamo ammettere che siano necessarie determinate misure, dall’altro dobbiamo altresì assumere che la mannaia dello Stato calata sul mondo lavorativo può causare danni irreparabili. Obblighi indiscriminati di sanificazione, contingentamenti degli ingressi, distanziamenti tra lavoratori, hanno per forza di cose un impatto sui bilanci e sulla produttività delle aziende, alcune della quali potrebbero non sopravvivere.
In tutto questo, si inserisce la fantastica teoria dello Stato imprenditore della consulente del governo Mariana Mazzucato, ai sensi della quale sarebbe competenza del potere centrale distinguere tra attività economiche essenziali da finanziare, o nazionalizzare – il pensiero, in questo caso, non può che andare ad Alitalia – e altre da tassare maggiormente. Quindi abbiamo uno scenario in cui, da un lato, molte imprese sono costrette ad indebitarsi al fine di garantire la loro sopravvivenza – alcune di esse sono purtroppo destinate a chiudere i battenti – e indotte a cambiare radicalmente la propria organizzazione interna e i rapporti con la clientela, dall’altro, lo Stato sceglie chi merita di sopravvivere indipendentemente da quelle che sono le scelte e le preferenze dei consumatori delle quali esso non può essere a conoscenza – Alitalia docet –, così come non può comprendere come essi reagiranno alle regole imposte per la convivenza col virus.
La figura dello Stato pianificatore si è più volte dimostrata tanto fallimentare, quanto pericolosa. Anche un’associazione liberale e liberista come la nostra assume ed ammette la necessità di un intervento statale al fine di mettere a disposizione risorse e strumenti per permettere agli imprenditori di riprendere le rispettive attività – necessità che deriva altresì dal fatto che questa sospensione forzosa deriva da una legittima scelta governativa – e laddove possibile rafforzarsi al fine di poter competere con quelle imprese straniere che si sono trovate avvantaggiate in questa situazione. Qui deve però fermarsi il suo raggio di azione. La stessa regolamentazione e disciplina degli spazi lavorativi dovrà essere quanto più decentralizzata – controbilanciata ovviamente dalla possibilità di arginare immediatamente a livello locale la creazione di focolai –, limitandosi a fornire linee guida ed evidenze scientifiche. L’interesse nell’evitare la riproduzione di focolai giace infatti in primis nelle aziende. Come sosteneva Mises, «l’imprenditorialità è la forza trainante dei processi dinamici di interazione e scambio volontari che caratterizzano la vita nella società». È dunque da questo spirito di imprenditorialità – non dallo Stato imprenditore – che dovranno nascere le soluzioni affinché queste interazioni sociali si riproducano nella massima sicurezza. D’altronde, il libero mercato si sostanzia in un coordinamento delle diverse parti sociali nella misura in cui un’impresa può prosperare esclusivamente se è in grado di identificare e risolvere le problematiche e i bisogni della controparte e dei propri lavoratori. Risoluzione che può avvenire esclusivamente permettendo agli imprenditori di liberarsi dalle briglie burocratiche e fiscali così da adottare soluzioni innovative che garantiscano tanto la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, quanto la propria sopravvivenza, ovvero che consentano di non inficiare la produttività delle proprie attività con conseguenti ripercussioni sui consumatori, fatto salvo il caso in cui lo Stato decida appunto di intervenire per mezzo di sussidi che ci introdurrebbero in una spirale di debito alquanto pericolosa.

Cosa sappiamo dell’app “Immuni”.

Cosa sappiamo dell'app immuniScrivemmo in tempi non sospetti sulla necessità di prestare particolare attenzione a una tematica estremamente sensibile quale l’utilizzo della tecnologia finalizzato all’accompagnamento della cosiddetta fase 2 della “lotta al Covid-19”. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata: le lodi alle strategie sudcoreane e israeliane (a titolo informativo, la Knesset ha da poco sospeso l’utilizzo della sorveglianza per mezzo delle celle telefoniche) e le grida di battaglia contro le “inutili fisime sulla privacy” dei convinti sostenitori del tracciamento sono state rimpiazzate – come era auspicabile che avvenisse – da un approccio più ponderato a una questione che non poteva evidentemente essere ricondotta a quelli che sono dei banali slogan. D’altronde, il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, sebbene il giudice europeo abbia più volte ribadito come tale protezione non si sostanzi in una prerogativa assoluta, è necessario ricordarci come esso sia sempre più interconnesso all’esercizio e al godimento degli altri diritti e delle altre libertà fondamentali (vedasi il caso Cambridge Analytica).
La scelta del Ministero dell’Innovazione è ricaduta su di un progetto la cui idea di fondo non si discosta da quanto auspicammo all’interno del nostro primo articolo dedicato a suddetta tematica. Arrivati a questo punto sono però necessarie ulteriori considerazioni e precisazioni.

Un modello decentralizzato
Sintetizzandone il funzionamento, l’applicazione scelta dal governo (Immuni) permetterà il tracciamento di prossimità (contact tracing) per mezzo del Bluetooth degli smartphone di coloro che se ne servono. Una soluzione dunque che si pone in antitesi con le dichiarazioni degli sloganisti, dal momento che non ha l’obiettivo di geolocalizzare gli individui per mezzo di un tracciamento continuo (eventualità che sarebbe invece perseguibile con un’applicazione che sfruttasse il GPS).
Il tracciamento di prossimità si sostanzia in una memorizzazione degli identificativi dei cellulari con il quale un dispositivo è venuto in contatto ravvicinato volta a inviare una notifica qualora un individuo sia entrato in contatto con una persona che è poi risultata positiva al Covid-19. Attenzione, a differenza di quanto sostenuto dal perennemente distratto Ministro Di Maio, la segnalazione è ovviamente successiva al contatto.
Laddove un soggetto che ha effettuato il download risultasse positivo, l’applicazione di un altro individuo che è entrato in contatto con il contagiato riconosce il codice identifico di quest’ultimo nella propria memoria e notifica l’utente. Il governo ha dunque optato per un modello decentralizzato che esclude de facto la possibilità che i dati vengano conservati su un server, centralizzato appunto, a cui potrebbero avere quindi accesso anche le autorità statali, le quali potrebbero effettuare il cosiddetto singling out, ovvero l’identificazione tanto dei contagiati quanto di coloro che sono entrati in contatto con questi – si ricordi che ai sensi della normativa dell’Unione è sufficiente la possibilità di individuare dei soggetti, e dunque non per forza di cose la conoscenza delle loro generalità, al fine di poter parlare di trattamento di dati personali –.  Si presti attenzione al fatto che, molte compagnie di advertising utilizzano i dispositivi Bluetooth al fine di intercettare gli individui, e dunque, laddove Immuni caricasse i dati su di un server centralizzato accessibile allo Stato, quest’ultimo potrebbe intrecciare questi identificativi con altri dati al fine di tracciare con una certa precisione i movimenti e le interazioni degli individui.
La scelta di un modello decentralizzato è dunque fondamentale tanto al fine di rispettare il principio di minimizzazione dei dati – imprescindibile alla luce dell’elevato valore commerciale dei dati sanitari –, quanto per consentire l’interoperabilità con le altre applicazioni e soprattutto con il sistema ideato da Google e Apple.

Demagogia del tracciamento
Avendo citato le due multinazionali statunitensi è giunto il momento di sfatare un altro mito. Abbiamo sentito e letto parecchie volte affermazioni come “ci facciamo geolocalizzare tutti i giorni da Google, Facebook e simili”. Bene, in primo luogo, si è già detto come Immuni non ha nulla a che vedere con la geolocalizzazione. In secondo luogo, se è vero che spesso i colossi del web effettuano attività di contact tracing e tentano di eseguire delle associazioni tra individui – si pensi per esempio a quanto fa Facebook per mezzo del riconoscimento facciale per quel che concerne le foto pubblicate dagli utenti –, dobbiamo però ricordarci che in questo caso stiamo parlando di dati che, ai sensi della normativa europea, sono considerati sensibili.
Dovremmo invece, in una certa misura, essere grati ad Apple e Google, in quanto la tempestività con cui essi hanno proposto una strategia di intervento, ovvero la crucialità dell’interoperabilità delle diverse applicazioni, ha di fatto evitato che il governo optasse per un modello centralizzato. La nostra non è una “semplice fisima sulla privacy” o “un’ingiustificata avversione nei confronti dello Stato”. Laddove per esempio Google e Apple avessero deciso di consentire ai governi centrali di raccogliere i dati degli utenti, tale eventualità sarebbe divenuta perseguibile in tutti i Paesi, compresi quelli autoritari. L’interoperabilità tra le diverse applicazioni sarà poi fondamentale al fine di una riapertura delle frontiere dell’Unione Europea e per tornare a godere pienamente dei benefici che derivano dalle 4 libertà fondamentali dell’ordinamento europeo, dando altresì linfa vitale a tutte le economie del Vecchio continente.

Volontarietà o coercizione?
Avendo parlato di modello decentralizzato è a questo punto necessaria un’altra precisazione. Lo Stato rimane ad ogni modo il titolare del trattamento, mentre il gestore dell’applicazione agirà in qualità di responsabile del trattamento. Saranno dunque riconducibili allo Stato tutti gli obblighi che gravano sul titolare ai sensi della normativa dell’Unione, compreso quello di condurre la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali al fine di valutare e comunicare il rischio che potrà originare da tale trattamento per i diritti e le libertà fondamentali di coloro che utilizzano l’applicazione, ma non solo. Va ricordato che stiamo approcciando la fase 2 e che auspicabilmente dovrà altresì in un futuro non troppo lontano cessare lo stato di emergenza, e sarà dunque fondamentale che l’utilizzo di Immuni non divenga un pretesto al fine di inficiare l’esercizio e il godimento di altri diritti.
Questo esplica il motivo per cui, tanto il Garante europeo, quanto il Parlamento Europeo, hanno precisato che l’utilizzo di qualsiasi applicazione dovrà essere volontario e che il godimento di altre libertà costituzionalmente garantite non potrà essere subordinato al download di queste – si pensi per esempio alla libertà di circolazione, e a quanti auspicavano che Immuni fungesse anche da autocertificazione digitale –.
Si rende necessaria un’altra chiarificazione. Utilizzo volontario non implica che la base giuridica atta a legittimare il trattamento sia il consenso degli interessati. Se è vero che l’articolo 9 del GDPR permette il trattamento dei dati sensibili laddove l’interessato presti il proprio esplicito consenso, è parimenti vero che, considerando che ai sensi della normativa dell’Unione il consenso deve, tra le altre, sostanziarsi in una manifestazione di volontà liberamente espressa, risulta evidente come l’eventuale presenza di coercizioni laddove l’individuo non acconsenta al trattamento si ponga come un ostacolo alla validità del consenso. L’asimmetria di potere che contraddistingue le relazioni tra Stato e individui esacerba ulteriormente le criticità che deriverebbero dall’impossibilità di sottrarsi a suddette coercizioni. Ecco spiegato perché risulta fondamentale che la base giuridica giaccia nel contenuto dell’articolo 23 del GDPR, ovvero nell’adozione di misure legislative atte a limitare il godimento del diritto alla protezione dei dati personali.
Come specificato all’interno dello stesso regolamento, e come richiesto per qualsiasi restrizione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, le limitazioni devono risultare proporzionate e necessarie – la stessa valutazione d’impatto che lo Stato condurrà dovrà contenere una disamina di suddetti requisiti in relazione al trattamento posto in essere –. In parole molto povere, la strategia deve dimostrarsi essere la meno restrittiva e la più appropriata al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Il trade-off tra sicurezza e libertà
Qual è dunque l’obiettivo perseguito dal governo? Il debellamento del virus? L’azzeramento dei contagi? Per buona pace degli sloganisti, niente di tutto ciò. È stato lo stesso Ministero dell’Innovazione ad affermare che Immuni non assicurerà l’interruzione della riproduzione epidemica, ma contribuirà in modo più o meno irrilevante a efficientare e velocizzare il tracciamento tradizionale degli infetti. Per onestà intellettuale si dovrebbe inoltre ammettere che la scelta di optare per un modello decentralizzato e di garantire la volontarietà nell’utilizzo dell’applicazione testimoniano, al netto della volontà di garantire la massima protezione dei dati personali, un certo pragmatismo. Le cosiddette “3 T” impongono che la fase successiva al tracciamento sia la conduzione di test su color che sono entrati in contatto con una persona che ha contratto il virus. È evidentemente utopistico ritenere che lo Stato possa essere in grado di effettuare tamponi a un elevatissimo numero di individui, considerando inoltre che Immuni non permetterà di registrare la qualità dei contatti tra gli individui, segnalando per esempio se essi indossavano mascherine o se erano per esempio all’interno delle rispettive automobili bloccati nel traffico.
Questo dibattito ci ha dunque riportato sul pianeta Terra. D’altronde, gli americani non sono stati i primi ad arrivare sulla Luna per mezzo di semplici slogan. Questa vicenda testimonia ancora una volta come lo Stato non deve, e ad ogni modo non può, avere la piena disponibilità e il pieno controllo sugli individui, e come le soluzioni più efficaci derivino sempre da scelte individuali per mezzo delle quali ognuno, agendo nel proprio interesse, tutela l’intera collettività (a prescindere dall’utilizzo o meno di un’applicazione come Immuni, è nell’interesse di ogni individuo evitare di contagiare le persone a lui più care).
La tecnologia, se è vero che può fornire un prezioso aiuto nel contenimento del virus, deve essere utilizzata con parsimonia ed esclusivamente in modo funzionale alla finalità perseguita. Non sarà possibile sconfiggere il Covid-19 per mezzo dell’utilizzo di Immuni, nemmeno se il fatidico 60% della popolazione decidesse di scaricarla (utopistico pensare che si possa arrivare a una tale percentuale in assenza di incentivi, i quali come detto si sostanzierebbero in realtà in coercizioni e restrizioni sul godimento di altre libertà). Fornirebbe di sicuro un prezioso ausilio, ma persisterebbero le lacune strutturali di sistema e l’impossibilità di comprendere la qualità dei contatti. Il rischio di generare un maggiore allarmismo è dunque alto. Ecco perché una comunicazione politica di qualità è imprescindibile in questa situazione. Una comunicazione politica che assuma i limiti insiti nell’utilizzo di tale tecnologia, e che rimarchi l’importanza e la maggiore efficienza dell’azione dei singoli individui. Parimenti sarà fondamentale che l’applicazione non fornisca esclusivamente messaggi automatizzati, permettendo invece ai singoli utenti di interagire con il personale sanitario.
Comunicare che, nel caso non si palesassero dei risultati ritenuti positivi, si renderebbero necessarie ulteriori restrizioni del diritto alla protezione dei dati personali, vorrebbe dire automaticamente assumere un mutamento nell’obiettivo perseguito dal governo sebbene qualsiasi strategia alternativa non permetterebbe comunque di sconfiggere il virus – e no, invocare il successo conseguito dalla Corea del Sud per mezzo di applicazioni che, a differenza di Immuni, consentono la geolocalizzazione tramite GPS sarebbe un’altra semplificazione della realtà, nella misura in cui tali informazioni venivano combinate con i controlli sulle carte di credito e le registrazioni delle telecamere a corto circuito –. Si assuma per esempio la possibilità di adottare un modello centralizzato, ovvero di preferire un’applicazione che geolocalizza gli individui. Cosa farebbe il governo in tal caso? Si attiverebbe per testare tutte le persone entrate in contatto con coloro che sono risultati positivi? Istituirebbe nuovamente delle zone rosse esclusivamente sulla base di un elevato numero di contatti tra contagiati e non senza al contempo poter registrare, come si è detto prima, la qualità dei contatti, ovvero poter conoscere quale fosse la percentuale degli immuni all’interno di questo ipotetico focolaio? Ancora, siamo nel campo dell’utopia. Un’errata comunicazione sulla necessità di limitare i diritti fondamentali degli individui causerebbe danni irreparabili nel lungo periodo. È infatti estremamente difficile regredire da regimi restrittivi delle libertà fondamentali laddove si fosse erroneamente ritenuto che tali abbiano giocato un ruolo nel raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi – si pensi alle persistenti criticità concernenti le normative in materia di privacy statunitensi adottate successivamente all’11 settembre 2001.
Siamo una democrazia liberale, ricordiamocelo. Non giochiamo con i diritti degli individui, responsabilizziamoli, forniamogli un’informazione onesta e di qualità, e assumiamo la bontà dei singoli interessi individuali per il perseguimento del bene comune.

Un’unione fiscale per l’Unione Europea?

Un'unione fiscale per l'Unione EuropeaIn maniera piuttosto comprensibile, nelle ultime settimane, si sono intensificati i dibattiti relativi agli strumenti economici che l’Unione Europea, e in particolare l’eurozona, dovrebbe adottare per far fronte alla crisi: in siffatte circostanze, diviene centrale, e non solo in collegamento al generico appello ai cosiddetti eurobond, l’antico tema dell’unione fiscale europea, sia in modo diretto che, spesso, in modo indiretto. Trattandosi appunto di un tema vecchio almeno quanto lo stesso progetto di integrazione europea, è bene ricordare alcuni elementi essenziali che servono a fornire un quadro di ampio spettro, utile a comprendere la complessità dell’argomento. Naturalmente, essendo altresì un argomento estremamente vasto e generico, in questa sede ci si limiterà ad evidenziare alcuni passaggi ritenuti particolarmente rilevanti per una comprensione generale, in modo estremamente sintetico.
Spesso ci si riferisce all’assenza di una unione fiscale a livello dell’eurozona come ad una notevole anomalia in riferimento a un soggetto giuridico che invece dispone di una completa sovranità monetaria e come ad una fonte di incompletezza istituzionale, con conseguenti ed evidenti ripercussioni sul cosiddetto computo costi-benefici di una unione valutaria, elemento centrale nella Teoria delle Aree Valutarie Ottimali (TAVO). In effetti, ciò è per diversi aspetti veritiero. Del resto, è sufficiente pensare alla crisi dei debiti sovrani per ricordare che l’eurozona assomigliava (e, in parte assomiglia ancora oggi) molto più ad un sistema in regime di cambi fissi piuttosto che ad un’unica economia integrata. Ciò, in realtà, non dipende solo dall’assenza di un un’unione fiscale, ma anche da una serie di ulteriori carenze strutturali e dalla persistente assenza di una strategia cooperativa tra gli Stati Membri; va detto, peraltro, che grandi progressi sono stati fatti a seguito della crisi (si pensi solo all’unione bancaria, anche se ancora non completata).

L’unione fiscale in chiave storica
Fatte queste precisazioni, diviene essenziale chiarire che quando si parla di unione fiscale si entra in un terreno che va ben oltre quello delle unioni valutarie e che sfocia necessariamente nel campo dell’unione politica. Elemento questo estremamente sensibile e che richiede, per usare un concetto tanto caro a Ludwig von Mises, anche una comprensione storica approfondita, per evitare di scadere in confronti che si addicono più a opposte tifoserie piuttosto che a persone che cercano di capire la realtà delle cose. Difatti, sin dalle sue origini e grazie alle brillanti e pragmatiche idee di uno degli uomini più importanti della storia dell’integrazione tra gli Stati europei, ovvero Jean Monnet, il progetto europeo è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto funzionalismo (o metodo dei piccoli passi). In altre parole, e in modo quasi volgarmente sintetico, si è deciso di procedere, per evitare insormontabili impasse politiche, cedendo piccole fette di sovranità degli Stati Membri e passando dalla costruzione di una unione economica prima di raggiungere finalmente una completa unione politica, obiettivo questo comune con la visione federalista contrapposta (che vedeva in Altiero Spinelli la sua figura più rappresentativa) che si distingueva per la scelta dei mezzi da utilizzare. Sarebbe difficile non far ricadere in questo contesto la lunga esperienza dell’integrazione monetaria, iniziata formalmente almeno dal Piano Werner del 1970 e culminata poi con l’adozione della moneta unica. Così facendo, si capisce subito che l’assenza di una unione fiscale non è tanto un fallimento quanto un effetto specifico dell’integrazione comunitaria, che è sostanzialmente un unicum nel mondo (normalmente, infatti, sono le unioni monetarie ad essere conseguenti alle unioni politiche).
Tutto ciò per dire che, seppure esistano colpevoli ritardi e carenze di condivisione politica in diverse aree dell’Unione Europea, l’altra faccia della medaglia di questo storico approccio pragmatico è quello di aver reso possibile una serie importante di cessioni di sovranità che, verosimilmente, altrimenti non lo sarebbero state (e di aver sostanzialmente vincolato i paesi a non abbandonare il percorso intrapreso). La grande intuizione di Monnet fu quella di capire che la presenza degli Stati nazionali era troppo forte per credere realisticamente ad un progetto federale europeo (seppur va detto, il federalismo ha comunque avuto un ruolo non di secondo piano, quantomeno nel creare un autentico sentimento di europeismo). Nell’Europa di oggi, il ruolo degli Stati nazionali è ancora importantissimo e bisogna tenerlo ben presente. L’unione fiscale si inserisce perfettamente in questo quadro (in un certo senso, si potrebbe azzardare che essa occupa oggi, mutatis mutandis, lo spazio mediatico che l’unione di difesa europea occupava negli anni di Monnet) e, di conseguenza, ciò che serve oggi è certamente grande coraggio e una intuizione politica per risolvere l’impasse, esattamente come negli anni Cinquanta, ma per fare ciò non bisogna mai abbandonare il realismo che ha sempre contraddistinto la politica europea, evitando di abbandonarsi a sogni banali e interpretazioni troppo idealizzate della realtà, tenendo così bene a mente l’ampiezza e la lungimiranza del progetto europeo nella sua totalità.

Significato di unione fiscale e il caso degli eurobond
Una volta chiarito in modo definitivo che l’unione fiscale è una componente essenziale dell’unione politica, con tutte le necessarie conseguenze, tocca ora capire cosa sia effettivamente l’unione fiscale nel contesto dell’eurozona. Per riprendere ciò che prima si è accennato, una unione monetaria senza unione fiscale è da considerarsi incompleta e tale incompletezza può comportare, in linea teorica, un’elevata fragilità nei mercati dei titoli di stato per quei paesi che sperimentano shock negativi, con la potenzialità di indurli in crisi di solvibilità con meccanismi simili a quelli spiegati con i modelli pensati per i paesi in via di sviluppo che accumulano debito in valuta estera. Nel contesto delle TAVO si è spesso fatto riferimento a questi scenari relativamente agli shock asimmetrici che possono colpire paesi che dispongono di una medesima valuta. In realtà, per rendere il tema più attinente all’esperienza attuale, non vi è particolare differenza rispetto al caso in cui uno shock simmetrico sia nelle condizioni di propagarsi in modo eterogeneo nei vari Stati Membri per via delle differenze in termini di saldi di finanza pubblica.
Cosa si intende però più tecnicamente per unione fiscale? Nell’ambito dell’UE, ma anche in più in generale, quando si richiama la necessità di progredire nella direzione di maggiore integrazione fiscale si fa fondamentalmente riferimento a due maggiori dimensioni. Da una parte c’è infatti il consolidamento dei debiti nazionali (che, ad oggi, sono emessi dagli Stati Membri in una moneta sulla quale non hanno di fatto nessun controllo diretto) in un unico debito comune a livello dell’Unione. Questo implica naturalmente la creazione (o l’identificazione se già esistente) di un’autorità comune che sia preposta all’emissione del debito comune e che abbia il controllo sulla moneta con la quale il debito è denominato, contribuendo così ad evitare, sempre in linea strettamente teorica, il circolo vizioso legato alla sfiducia nei mercati e alle crisi di liquidità. Dall’altra parte e in modo interconnesso, la seconda dimensione riguarda invece l’accentramento dei bilanci pubblici in un unico bilancio e meccanismo di trasferimento comune a livello europeo. Tale passaggio creerebbe un sistema di mutua assicurazione, nel quale le risorse sarebbero trasferite dallo Stato membro non colpito a quello colpito dallo shock negativo, in modo tale da alleviare la portata della recessione (si noti che questo concetto è comunque legato in modo evidente all’eventualità di uno shock asimmetrico; le cose cambiano quando sia i paesi che ricevono i trasferimenti che quelli che li effettuano sono colpiti da una recessione, seppure in forma diversa come nel caso della crisi del Covid-19, poiché in tali circostanze, ad un problema di ordine puramente economico si accompagnerebbe un problema politico, cioè quello di giustificare agli occhi della popolazione meccanismi di solidarietà inevitabilmente impopolari).
Naturalmente, quando nel dibattito pubblico vengono avanzate idee in merito ad una maggiore integrazione fiscale, molto spesso non si intende la necessità di completare l’unione dall’oggi al domani bensì quella di cedere gradualmente pezzi di sovranità nelle due dimensioni della budgetary union di cui si è accennato. Un classico esempio, oggi più che mai attuale, può essere relativo all’idea di emissione di titoli di debito che siano comuni a tutti gli Stati Membri (strumenti che sono ormai noti, appunto, come eurobond). Un’ipotesi di questo tipo non solo si muoverebbe verso la condivisione dei rischi da parte degli Stati Membri riducendo la possibilità del sopraggiungere di crisi di liquidità individuali ma, in modo significativo, avrebbe l’effetto di trasmettere sicurezza ai mercati in merito alla volontà definitiva di non abbandonare la moneta unica da parte dei Paesi che compongono l’area euro.
La maggiore ragione per la quale una proposta di questo tipo ha incontrato le resistenze di diversi paesi dell’eurozona risiede nel timore giustificato che essa possa alimentare l’azzardo morale: in altre parole, essendo il sistema degli eurobond intrinsecamente munito di un meccanismo di assicurazione ed essendo l’emissione dei titoli di responsabilità collettiva, alcuni Stati Membri potrebbero essere attratti dall’idea di emettere troppo debito. Un secondo problema, che non è tecnicamente slegato dal primo, è relativo al fatto che alcuni Stati Membri che godono di rating di tripla A sui propri titoli, dovrebbero essere disposti a condividere il debito con altri che presentano condizioni più rischiose e rating meno favorevoli, accettando, di fatto, di pagare tassi di interesse più alti. Naturalmente, poi, è evidente che siffatti meccanismi devono necessariamente essere accompagnati da una capacità di prelievo fiscale che oggi l’Unione Europea non possiede e che, comunque, richiederebbe molto tempo per essere instaurata.
In virtù di tutto ciò, per quanto gli eurobond siano una soluzione non solo auspicabile ma anche inevitabile per il futuro dell’Unione Europea in quanto unione politica, è in ogni caso complicato pensare ad una loro completa realizzazione in una fase di emergenza, in cui sono necessarie risposte immediate. Non è affatto detto, poi, che agli eurobond non ci si possa arrivare in modo graduale, coerentemente con la dottrina del funzionalismo, attraverso una serie di compromessi coraggiosi che costituiscano dei punti di non ritorno, e quindi senza fare crociate nazionali sulla base di concetti talvolta altisonanti ma piuttosto confusi e utopistici.