Il progetto di legge elettorale firmato dal deputato Dem Ettore Rosato è chiaramente un compromesso tra forze politiche sia delle maggioranza che dell’opposizione (nello specifico il Partito Democratico, Alterativa Popolare, Forza Italia e Lega) e questo emerge chiaramente della sua struttura.
Ne analizzeremo ora i punti salienti:
– ASSEGNAZIONE DEI SEGGI: vi è un doppio metodo di elezione che comprende i collegi uninominali (225 alla Camera più 6 in Trentino alto Adige e 1 in Valle d’Aosta; 109 al Senato più 6 in Trentino Alto Adige e 1 in Valle d’Aosta) per il 36%, quindi per 1/3 del totale dei parlamentari da eleggere (a differenza del 50% che era stato previsto nella prima legge Rosato, il cosiddetto “tedesco”, anche se in realtà era poco affine al sistema di elezione teutonico, che naufragò a causa del voto all’emendamento Biancofiore da parte del M5S, voto che, teoricamente segreto, fu palesato per errore); il restante 64% è, invece, eletto attraverso il metodo proporzionale (386 eletti nei collegi plurinominali alla Camera e 103 al Senato, con altri 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estere).
– COLLEGI UNINOMINALI: i collegi uninominali funzionano attraverso il meccanismo “first past the post”, ovvero vince il candidato (il quale sarà collegato a una o a più determinate liste) con più voti al primo e unico turno, anche se non ha la maggioranza assoluta.
– LISTE E SOGLIE DI SBARRAMENTO: il testo Rosato prevede soglie di sbarramento del 3% per la lista e del 10% per la coalizione (con l’eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è del 20%) e non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi alle liste collegate che abbiano conseguito su base nazionale una percentuale inferiore all’1%. Le liste saranno bloccate e brevi, con candidati non inferiori a due e non superiori a quattro. Vi è poi la specificazione del capo della forza politica.
– QUOTE DI GENERE: altra caratteristiche della legge è che essa prevede che nel complesso delle liste presentate nei collegi, sia per l’uninominale che per il plurinominale, nessuno dei due generi (nel caso del plurinominale si tratta dei capilista) può essere rappresentato per più del 60%.
– PLURICANDIDATURE: un candidato all’uninominale può candidarsi anche in collegi plurinominali, per un massimo di 5, ma non può però candidarsi in un altro collegio uninominale.
– ASSENZA DEL VOTO DISGIUNTO: la caratteristica più particolare e controversa deriva dal fatto che non esiste la possibilità di voto disgiunto, nello specifico: “Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale”. Ciò appare molto discutibile poiché, in via di fatto, trasformerebbe il voto uninominale in un voto di lista (in questo la Legge Mattarella era diversa, per esempio, in quanto prevedeva due schede separate).