Legge elettorale e governabilità.

Legge elettorale e governabilitàIn questo periodo si discute ampiamente di legge elettorale, sopratutto a seguito della decisione del Governo di porre la fiducia sulla votazione di 3 articoli della Legge Rosato . Il dibattito, però, non verte solo sulla decisione del governo, ma anche in merito al fatto che questa legge elettorale – esattamente come quasi tutte le precedenti – non garantirebbe, per caratteristiche intrinseche, la governabilità.
Proprio riguardo al tema della governabilità, per quanto sia certamente vero che la legge Rosato – considerando i dati attuali dei partiti nelle proiezioni – sembrerebbe lungi dal garantire una situazione di stabilità, si deve comunque riconoscere che, percorrendo brevemente la storia italiana repubblicana, è facile intuire come, indipendentemente dalle leggi elettorali, una situazione di instabilità è sempre stata predominante. Sarebbe utile chiedersi quanto ciò dipenda, prima ancora che dalla legge elettorale in sé, dalla stessa Costituzione.
Per capire più nel dettaglio, è indispensabile fare un breve confronto con l’esperienza tedesca, la quale – a prescindere dal fatto che la Germania presenti una forma di stato federale – è caratteristica, allo stesso modo di quella italiana, di una Repubblica parlamentare con un’esperienza pre-costituzionale dittatoriale e di un sistema che non è mai stato completamente maggioritario ma, anzi, è soprattutto proporzionale.
Certamente, da un punto di vista storico, vi fu, al momento della stesura della Carta fondamentale, un approccio diametralmente opposto da parte dei costituenti italiani rispetto a quelli tedeschi. Infatti, in Germania, dove la costituzione fu redatta in un momento successivo, il ragionamento fu più o meno questo: il nazismo fu il frutto della Repubblica di Weimar, realtà che rappresentava la massima espressione della ingovernabilità e dell’impotenza totale degli esecutivi che portò a un caos dei partiti, ovvero l’impossibilità di trovare maggioranze stabili e, quindi, governi efficaci. Per questo motivo i costituzionalisti tedeschi pensarono di scrivere una costituzione che garantisse la governabilità, partendo anzitutto dal fatto che la fiducia del governo dipende dal solo Bundestag – l’Italia è l’unico paese al mondo con un bicameralismo perfetto in un sistema parlamentare – e poi passando dall’introduzione in Costituzione di due principi: una soglia di sbarramento fissa del 5% e, soprattutto, l’apprezzabilissimo meccanismo della sfiducia costruttiva, attraverso la quale un’opposizione per sfiduciare un governo deve disporre di un’alternativa definita – meccanismo che sarebbe utilissimo in un sistema che soffre di instabilità.
L’esperienza italiana, come detto, è partita da un presupposto contrario: i costituenti posero l’attenzione esclusivamente sulla natura del fascismo e sul fatto che esso governò incontrastatamente in un sistema totalmente privo di partiti e di controlli parlamentari e, di conseguenza, si pensò unicamente ad esautorare il potere esecutivo, privando i governi della stabilità. Ciò, conseguentemente, portò e tuttora porta ad una condizione di onnipotenza dei partiti, la quale, paradossalmente, assomiglia – seppur con le dovute specificazioni – all’esperienza di Weimar. Il fatto è che, poi, la Costituzione italiana viene spesso interpretata senza spirito critico: non raramente è citata dagli stessi italiani – molto probabilmente esageratamente e soggettivamente – come una tra le migliori al mondo e, in occasione di ogni tentativo di modifica nel senso di aumentare la stabilità dei governi, si tende a criticare il tentativo battezzandolo come tendente a un ritorno agli atteggiamenti fascisti.
È abbastanza emblematico pensare, in questo senso, che in Germania – che certo è una democrazia – ci sono leader che – pur essendo tra i più nobili della storia europea contemporanea, come Adenouer, Kohl e la stessa Merkel – hanno esteso i loro esecutivi per 12-16 anni.
È chiaro che, da questo punto di vista, anche la produzione della legge elettorale e la sua approvazione, in un sistema frammentato come quello italiano, diventa molto difficile da scindere dal più largo compromesso. È anche per questo che, spesso, in momenti rilevanti, i governi abusano dello strumento della fiducia, il quale non è affatto un meccanismo “eversivo”, soprattutto se utilizzato dopo il naufragio di un progetto di legge faticosamente mutuato e a pochi mesi dalla scadenza di una legislatura in assenza di una la legge elettorale unitaria per Camera e Senato – camere che, peraltro, solo per il fatto di essere elette una attraverso un’elezione su base regionale e l’altra su base nazionale, già di per sé non possono avere una composizione uguale neanche con la stessa legge.

Come funziona la nuova legge elettorale.

Come funziona la nuova legge elettoraleIl progetto di legge elettorale firmato dal deputato Dem Ettore Rosato è chiaramente un compromesso tra forze politiche sia delle maggioranza che dell’opposizione (nello specifico il Partito Democratico, Alterativa Popolare, Forza Italia e Lega) e questo emerge chiaramente della sua struttura.

Ne analizzeremo ora i punti salienti:

– ASSEGNAZIONE DEI SEGGI: vi è un doppio metodo di elezione che comprende i collegi uninominali (225 alla Camera più 6 in Trentino alto Adige e 1 in Valle d’Aosta; 109 al Senato più 6 in Trentino Alto Adige e 1 in Valle d’Aosta) per il 36%, quindi per 1/3 del totale dei parlamentari da eleggere (a differenza del 50% che era stato previsto nella prima legge Rosato, il cosiddetto “tedesco”, anche se in realtà era poco affine al sistema di elezione teutonico, che naufragò a causa del voto all’emendamento Biancofiore da parte del M5S, voto che, teoricamente segreto, fu palesato per errore); il restante 64% è, invece, eletto attraverso il metodo proporzionale (386 eletti nei collegi plurinominali alla Camera e 103 al Senato, con altri 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estere).

– COLLEGI UNINOMINALI: i collegi uninominali funzionano attraverso il meccanismo “first past the post”, ovvero vince il candidato (il quale sarà collegato a una o a più determinate liste) con più voti al primo e unico turno, anche se non ha la maggioranza assoluta.

– LISTE E SOGLIE DI SBARRAMENTO: il testo Rosato prevede soglie di sbarramento del 3% per la lista e del 10% per la coalizione (con l’eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è del 20%) e non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi alle liste collegate che abbiano conseguito su base nazionale una percentuale inferiore all’1%. Le liste saranno bloccate e brevi, con candidati non inferiori a due e non superiori a quattro. Vi è poi la specificazione del capo della forza politica.

– QUOTE DI GENERE: altra caratteristiche della legge è che essa prevede che nel complesso delle liste presentate nei collegi, sia per l’uninominale che per il plurinominale, nessuno dei due generi (nel caso del plurinominale si tratta dei capilista) può essere rappresentato per più del 60%.

– PLURICANDIDATURE: un candidato all’uninominale può candidarsi anche in collegi plurinominali, per un massimo di 5, ma non può però candidarsi in un altro collegio uninominale.

– ASSENZA DEL VOTO DISGIUNTO: la caratteristica più particolare e controversa deriva dal fatto che non esiste la possibilità di voto disgiunto, nello specifico: “Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale”. Ciò appare molto discutibile poiché, in via di fatto, trasformerebbe il voto uninominale in un voto di lista (in questo la Legge Mattarella era diversa, per esempio, in quanto prevedeva due schede separate).