Il killeraggio politico della Corte Costituzionale

Il killeraggio politico della CorteNei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i referendum Eutanasia Legale e Cannabis Legale: nonostante l’elevato numero di firme raccolte (1 milione e 200mila per l’eutanasia e 600mila in un solo mese per la cannabis), gli italiani non potranno votare su questi due temi. Essendosi la nostra associazione spesa in prima persona per la raccolta firme, contribuendo alle quasi 10mila raccolte in Provincia di Lecco, ci sentiamo in dovere di spiegare cosa è accaduto e, soprattutto, perché consideriamo la decisione ingiustificabile e a tratti quasi vergognosa.
Innanzitutto: ad oggi non abbiamo ancora le motivazioni delle sentenze, ma possiamo basare le affermazioni sulla conferenza stampa del presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Una conferenza stampa irrituale e inopportuna, condita da numerose imprecisioni e falsità fattuali, che ha rappresentato un attacco politico (e non semplicemente tecnico-giuridico) alle battaglie per la libertà e ai comitati promotori che tali battaglie hanno cercato di portarle avanti, accusati di aver cercato di “imbrogliare” i cittadini e di essere incapaci di scrivere i quesiti.
I titoli e i comitati
Per prima cosa, Giuliano Amato si è scagliato contro i titoli dei quesiti referendari e i nomi dei comitati promotori, i quali avrebbero cercato di trarre in inganno gli elettori: i referendum su eutanasia e cannabis, infatti, riguarderebbero in realtà l’omicidio del consenziente e le sostanze stupefacenti in generale. Ora, in merito a questa affermazione ci sono tre considerazioni da fare: (1) i titoli dei quesiti non vengono scelti dai comitati promotori bensì dalla Corte di Cassazione, tant’è che citavano esplicitamente l’omicidio del consenziente e le sostanze stupefacenti in generale, senza alcun riferimento a eutanasia (termine che giuridicamente non esiste e non è possibile rinvenire in alcun testo di legge) o cannabis; (2) sia i moduli di raccolta firme sia la scheda elettorale riportano il quesito per intero, il che significa che i cittadini hanno la possibilità di verificare direttamente ciò che stanno firmando/votando; (3) i comitati promotori hanno il diritto di usare il nome che preferiscono senza che questo possa andare ad inficiare l’ammissibilità, tanto che non risulta che nel 2011 la Corte abbia fatto rilievi al vergognoso nome-truffa del cosiddetto “Referendum Acqua Pubblica”.
L’omicidio del consenziente
Il Referendum Eutanasia Legale prevedeva l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale relativo all’omicidio del consenziente. Perché? Facciamo un passo indietro: nel 2019, con la sentenza sul caso Cappato – DJ Fabo, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 580 del codice penale (relativo all’aiuto al suicidio) e così facendo ha aperto le porte alla legalizzazione del suicidio assistito. Questo, però, in un paese civile non è sufficiente: tralasciando il fatto che il Parlamento da allora si rifiuta di discutere una legge che regoli puntualmente il fenomeno, ad esempio prevedendo una tempistica certa, il suicidio assistito permette solo la prescrizione del farmaco letale e non la somministrazione da parte di personale medico; questo significa che i pazienti che, per le loro gravi condizioni, non sono in grado di autosomministrarselo, vengono lasciati privi di qualsiasi opzione legale. Ecco perché l’abrogazione parziale dell’omicidio del consenziente: per depenalizzare l’intervento di un terzo nella somministrazione.
Trattandosi di scelte sulla vita umana, il consenso (elemento fondamentale, parlando appunto di omicidio del consenziente) sarebbe stato puntualmente e rigidamente regolato dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato. Inoltre, l’abrogazione sarebbe stata solamente parziale: sarebbero rimaste intatte le tutele nei confronti di «persona minore degli anni diciotto», «persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti» e «persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno» (si tratta di citazioni letterali dal comma 3 dell’art. 579, che sarebbe rimasto intatto). Minorenni, incapaci di intendere e di volere, ubriachi, drogati e – importante! – anche le persone depresse non sarebbero state coinvolte dal referendum.
Il comunicato stampa con cui la Corte Costituzionale ha annunciato l’inammissibilità scrive che «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Giuliano Amato, nella sua conferenza stampa, ha citato l’esempio di un amico che, dopo aver «bevuto un po’» chiede ad un altro amico di ucciderlo. Sono tutti casi che sarebbero rimasti tutelati dalla legislazione anche a seguito della vittoria del referendum abrogativo: il comunicato stampa e le parole di Amato sono, pertanto, in un caso discutibili e nell’altro palesemente false.
Giova infine ricordare che, nell’applicazione concreta della normativa di risulta, i giudici avrebbero benissimo potuto ricorrere alla cosiddetta interpretazione teleologica della normativa, ossia andare a chiedersi quali fossero le intenzioni del legislatore. Nel caso di specie, le intenzioni del comitato promotore del referendum son ben specificate sul sito dello stesso, in cui si parla di applicabilità «in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”». Pertanto, anche nella peggiore delle ipotesi, ossia in presenza di un vuoto normativo che avrebbe “liberalizzato” completamente l’omicidio del consenziente (cosa che comunque, per quanto detto sopra, non avrebbe mai potuto concretizzarsi), i tribunali avrebbero avuto gli appigli per evitare il “far west” denunciato dai vari Adinolfi di turno, a cui pare il presidente Amato si sia largamente ispirato nelle sue parole.
Cannabis e droghe pesanti
Le contestazioni mosse da Giuliano Amato al Referendum Cannabis Legale sono due: (1) che, a causa di un errore del comitato promotore nella scrittura del quesito, il referendum non riguarderebbe la cannabis; (2) che il referendum avrebbe comportato la legalizzazione di droghe pesanti quali cocaina ed eroina, con conseguente violazione di trattati interazionali cui l’Italia ha aderito.
In merito al primo punto, Amato ha sostenuto che il comma 1 dell’articolo 73 del Testo unico sulle droghe (quello da cui il referendum andava ad abrogare la parola “coltiva”) faccia riferimento alle tabelle 1 e 3 delle sostanze stupefacenti, che non includono nemmeno la cannabis, che si trova nella tabella 2. Così non è: come scrive il comitato promotore, infatti, «il comma 4 richiama testualmente le condotte di cui al comma 1 dello stesso articolo 73, tra le quali è ricompresa proprio quella della coltivazione. Appare evidente, dunque, come non si possa prescindere da una lettura combinata dei due commi. In altre parole, i proponenti non hanno fatto riferimento al comma 1 perché volevano legalizzare la coltivazione di droghe pesanti, bensì perché non si poteva fare altrimenti, dal momento che i due commi sono legati». Che in Italia le leggi siano scritte con i piedi è cosa ovvia, meno ovvio è che il presidente della Consulta non sappia come orientarsi all’interno dei vari rimandi di un testo di legge per capirne il significato: se davvero il comma 1 non riguardasse la cannabis, questo significherebbe che dal 1990 ad oggi migliaia di persone sono state condannate e incarcerate senza che esistesse un fondamento di legge per farlo. Cosa fa più paura?
In merito alle droghe pesanti, è opportuno ricordare che l’unica sostanza che può essere consumata senza lavorazione è la cannabis: eroina e cocaina (ma persino l’hashish, che è un derivato della cannabis) necessitano di processi di lavorazione e raffinazione che avrebbero continuato ad essere puniti, dal momento che il referendum abrogava solo la parola “coltiva”. È pertanto falso sostenere che si sarebbero legalizzate le droghe pesanti. Per quanto riguarda il rispetto dei trattati internazionali, invece, va sottolineato che, come ricordato da Andrea Pertici (avvocato e professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Pisa), il quesito è stato scritto tenendo ben in considerazione precedenti pronunciamenti della Corte su analoghi referendum del 1981 e 1993: mantenendo il divieto di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione e finanche la rilevanza della coltivazione prevista dall’art. 26 del Testo unico (interpretata come coltivazione massiva destinata all’ingrosso e non coltivazione rudimentale ad uso personale, la sola che sarebbe stata depenalizzata), nessun trattato internazionale sarebbe stato violato.
Da ultimo, è necessario far notare un’enorme incoerenza sostenuta da Giuliano Amato nella sua a tratti delirante conferenza stampa: il presidente della Corte Costituzionale ha aggiunto che l’eliminazione della parola “coltiva” dall’art. 73 comma 1 non ne avrebbe comunque determinato l’impunità (proprio a causa dell’art. 26 appena citato), definendo pertanto il quesito come inidoneo a conseguire lo scopo abrogativo perseguito dal comitato promotore. Questa argomentazione, però, è in totale contraddizione con le altre: o il quesito determina la possibilità di coltivare tutte le piante e comporta la violazione dei trattati interazionali o è inutile e non riduce la rilevanza penale delle condotte. Le due cose non possono evidentemente coesistere.
L’inammissibilità dei referendum
Il presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri ha recentemente ricordato che, in materia di referendum abrogativi, l’inammissibilità dovrebbe essere l’eccezione e non la regola. Di fronte a proposte referendarie sostenute da insigni giuristi, che hanno collaborato a scrivere i quesiti o hanno dichiarato successivamente il proprio sostegno (si citano, solo a titolo di esempio, lo stesso Silvestri, Michele Ainis, Tullio Padovano, Andrea Pugiotto, Vladimiro Zagrebelsky), l’orientamento della Corte avrebbe dovuto prediligere la possibilità di lasciare ai cittadini il diritto di esprimersi, anche considerando che la valutazione di inammissibilità non si basa sui rigidi criteri di esclusione previsti dall’art. 75 della Costituzione («non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali») ma su valutazioni decisamente più opinabili. Scegliere di adottare l’approccio più restrittivo, è un scelta che deriva da una valutazione politica.
Le parole di Giuliano Amato (persona che, da Presidente del Consiglio, decise di disertare la conferenza stampa del suo stesso ministro della Sanità Umberto Veronesi, che chiedeva una diversa legislazione in tema di cannabis) confermano che la decisione della Corte Costituzionale è stata di natura prevalentemente politica: dire, come ha fatto Amato, che «se questi temi escono dal Parlamento, possono alimentare dissensi e rompere la coesione di cui la società ha bisogno» ha poco a che fare con le solide basi giuridiche su cui dovrebbe fondarsi la Corte. Nel 1995, Marco Pannella definì la Consulta la «cupola della mafiosità partitocratica»: oggi è difficile dargli torto e il percorso per la libertà in Italia si conferma arduo.
P.S. La Corte ha dichiarato inammissibile anche il quesito sulla giustizia relativo alla responsabilità civile diretta dei magistrati. Questi potranno continuare a sbagliare e fare carriera, mentre i costi dei loro errori resteranno a carico dei contribuenti. Viva l’Italia!