Avevamo già parlato in un recente articolo della necessità da parte dell’UE di salvaguardare gli assetti democratici dei propri Stati Membri, messi ulteriormente alla prova dalla svolta autoritaria ungherese come reazione alla crisi sanitaria. In generale, seppur in modo indiretto, anche la recente sentenza della Corte Costituzionale Tedesca rischia di produrre degli indesiderati risvolti politici, alimentando così le posizioni oltranziste di Polonia e Ungheria, così come testimoniato dalle dichiarazioni del Primo Ministro polacco Morawiecki. Per questi motivi, è quindi utile cercare di rispondere a quella domanda che ci eravamo posti precedentemente: cosa può fare l’UE per interrompere le violazioni dello stato di diritto che tanto possono nuocere alla coesione politica dell’Unione?
Come ormai piuttosto noto, i meccanismi tradizionali atti a contrastare le ripetute violazioni dei valori di cui all’Art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) da parte di Polonia e Ungheria si sono rivelati sino ad oggi sostanzialmente inefficaci. Ciò vale sia per quanto riguarda la procedura di infrazione contemplata dagli Artt. 258, 259 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che per la cosiddetta “opzione nucleare” contenuta nell’Art. 7 del TUE, sebbene pensata proprio per sanzionare il mancato rispetto dell’Art. 2 TUE. In particolare, la prima soluzione è tipicamente indirizzata a specifiche inosservanze della legislazione europea e non sembra adatta ad un contesto di violazioni sistematiche dei valori fondamentali come quello che si sta considerando; per quanto riguarda il secondo dispositivo invece, esso risulta particolarmente debole per via della necessità dell’unanimità per comminare sanzioni così come previsto dall’Art. 7(2) del TUE (si ricordi, comunque, che anche la fase di constatazione del rischio di violazione grave dell’Art. 2 TUE da parte di uno SM, ovvero L’Art. 7(1), richiede inevitabilmente un voto favorevole da parte dei quattro quinti del Consiglio dell’UE, quindi una maggioranza ancora difficile da raggiungere).
Nel periodo passato, l’Unione Europea, consapevole dei limiti dei meccanismi tradizionali, ha anche introdotto il cosiddetto Rule of Law mechanism (noto anche come pre-Article 7 Rule of Law Framework), con l’obiettivo di rendere più efficace la fase preventiva dell’Art. 7(1). Tale strumento, il quale peraltro non è mai stato utilizzato nei confronti dell’Ungheria per ragioni squisitamente politiche, ma solo nel caso della Polonia, non si è rivelato efficace, a dispetto delle decise raccomandazioni della Commissione Europea. Infine, anche il ruolo della Corte di Giustizia Europea, nonostante la recente giurisprudenza sul pensionamento forzato dei giudici polacchi, trova evidenti limiti in riferimento al rafforzamento dei valori fondamentali dell’UE negli Stati Membri, attività che è sostanzialmente demandata alle corti a livello domestico.
Per questi motivi, già da diverso tempo è chiara l’esigenza di identificare nuovi strumenti per garantire il rispetto della rule of law e, più in generale, dei valori dell’Art. 2 TUE, ma anche al fine di preservare la legittimità stessa della Commissione Europea e la credibilità del suo ruolo di “guardiana dei Trattati”. Uno di questi strumenti (e sicuramene il più interessante ed attuale) è quello che riguarda il nesso tra condizionalità e stato di diritto, concetto che trova le proprie radici nel rapporto sul “Futuro finanziamento dell’Unione Europea” del 2016. La stessa Commissione, attraverso le parole della Commissaria alla Giustizia Vera Jourová già nel 2017, lanciò l’idea di condizionare i fondi dell’UE al rispetto dei valori fondamentali. Più dettagliatamente poi, nella proposta di bilancio della Commissione del maggio 2018 fu inclusa una bozza di regolamento comprendente un meccanismo che prevedesse sanzioni in caso di violazione dello stato diritto in quanto questo è considerato “prerequisito per altri valori fondamentali” ed è strettamente legato a “un’attuazione efficiente del bilancio dell’Unione”. Lo strumento in questione autorizzerebbe la Commissione a sospendere, ridurre o restringere l’accesso ai fondi europei in modo proporzionato alla natura, alla gravità e allo scopo delle violazioni dello stato di diritto. Questa proposta di regolamento avanzata dalla Commissione Europea potrebbe poi essere adottata sulla base dell’Art. 322 del TFUE (assumendo alternativamente che l’articolo 4(3) TUE contenga un obbligo, in capo agli Stati, ad assicurare l’osservanza dei principi dello stato di diritto, ovvero che l’articolo 3(1), letto congiuntamente all’articolo 13(1) TUE, imponga de facto alla Commissione di promuovere suddetti principi).
Fatte queste premesse sullo stato delle cose, va detto che oggi, più che mai, appare assolutamente necessario predisporre un meccanismo di condizionalità per garantire l’integrità dell’Unione. Sebbene vi sia una ormai notevole convergenza tra molti Stati Membri in merito all’esigenza di legare il rispetto dello stato di diritto con l’elargizione dei fondi, anche in virtù della sua potenziale efficacia se si considera quanto il successo delle economie dei paesi in questione dipenda dagli aiuti europei (soprattutto per ciò che riguarda l’Ungheria), permangono ancora notevoli problemi. Vale la pena però, a questo punto, cercare di spiegare alcuni elementi sulla base di quali riteniamo dovrebbero essere strutturati i possibili scenari. Questi aspetti, in particolare, poggiano sull’idea che la problematica in questione, oltre ad essere fondamentalmente giuridica, abbia delle chiare e imprescindibili connotazioni politiche.
Secondo la nostra opinione, infatti, che si decida di concludere, come avvenne contestualmente all’adozione del MES e del Patto di bilancio, un trattato internazionale che non incida sulle competenze previste nei trattati (imponendo magari, anche in questo caso, di adottare all’interno degli ordinamenti nazionali misure permanenti volte a ribadire la primazia del diritto e della giurisprudenza), ovvero che si opti per proseguire sulla strada intrapresa dalla Commissione nel 2018 per mezzo della proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo stato di diritto, risulterà fondamentale assicurare che la soluzione adottata non venga vista esclusivamente come un tentativo di aggirare le difficoltà insite nella procedura prevista all’articolo 7 TUE, ovvero come un’arma essenzialmente politica, evitando così inevitabili impasse istituzionali e i rischi legati ai possibili risvolti sull’opinione pubblica dei paesi coinvolti e sulla percezione dell’illegittimità delle eventuali sanzioni.
A tal proposito, un interessante punto di riferimento risulta essere il contenuto del programma di azione predisposto dalla Commissione nel 2019 al fine di rafforzare lo stato di diritto nell’Unione, all’interno del quale si promuove un approccio comprensivo volto ad una valutazione, tra le altre, dei problemi sistemici inerenti il processo legislativo, il pluralismo dei media e l’effettiva attuazione del diritto dell’Unione. Un approccio comprensivo, quindi, che, per mezzo dell’indicazione di parametri (così come avviene per le condizionalità macroeconomiche), permetterebbe una diversificazione delle sanzioni che tenga in primis in considerazione le differenze tra quelle che in letteratura vengono definite illiberal turn e illiberal swerves, concetto il primo riconducibile al processo di “arretramento democratico” in corso in Polonia e Ungheria il quale è confermato dal recente rapporto di Freedom House.
Parimenti, al fine di non esacerbare le spinte sovraniste nell’Unione, sarebbe auspicabile prevedere dei meccanismi di incentivazione, così come previsto all’interno della Revised enlargement methodology. I meccanismi sanzionatori, ovvero l’effetto deterrente da essi derivante, hanno già dato prova della loro efficienza (si pensi alla deriva autoritaria che subì la Slovacchia tra il 1994 e il 1998 sotto la guida di Mečiar), ma rischierebbero di rivelarsi, in assenza di incentivi, un’arma a doppio taglio a fronte dei fenomeni delle “svolte illiberali”. In generale, è necessario creare un beneficio netto di compliance poiché la minaccia delle sanzioni può funzionare unicamente se il costo di non conformarsi da parte del destinatario eccede il costo di rispettare le misure restrittive.
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L’ennesima svolta autoritaria dell’Ungheria.
I recenti avvenimenti che riguardano l’Ungheria ricordano all’Unione Europea un’ulteriore problematica piuttosto imminente che – se mai ce ne fosse bisogno – va ad aggiungersi a quelle sanitaria ed economica. Difatti, la decisione del Premier ungherese Orbán di conferirsi pieni poteri (che a breve verrà approfondita) palesa la necessità da parte dell’UE di salvaguardare gli assetti democratici dei propri Stati Membri.
Con una maggioranza di 137 voti a favore e 57 contrari, ottenuta grazie al partito del Premier Fidesz (che, si pensi, a seguito delle contestate elezioni dell’8 aprile 2018 detiene ben 133 seggi sui 199 dell’Assemblea Nazionale, già ridotti rispetto ai 386 vigenti prima della riforma elettorale del 23 dicembre 2001, votata proprio durante i primi periodi del secondo governo Orbán) e ad alcuni voti provenienti dall’estrema destra, il Parlamento ungherese ha approvato la Legge di Autorizzazione per contrastare il Coronavirus. La legge, senza troppi giri di parole, attribuisce appunto pieni poteri al Premier, il quale potrà d’ora in poi governare per decreto, bloccare le elezioni e sospendere le leggi che sono già in vigore, di fatto congelando il ruolo dell’organo legislativo. La nuova legge prevede pene severissime per chi non rispetta il coprifuoco imposto dalle autorità (fino a 8 anni di carcere) e per chi diffonde notizie false (fino a 10 anni di carcere), non essendo poi chiaro chi potrà stabilire effettivamente la veridicità delle informazioni e – anche per via della vaghezza del testo – lasciando intatta la possibilità di includere in tali fattispecie anche qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso politico e critica al governo.
L’elemento più grave di questa legge è però un altro: tutto ciò a cui si è appena accennato vale a tempo indeterminato. Si noti, a questo proposito, che le stesse opposizioni avevano effettivamente dichiarato la loro disponibilità a votare favorevolmente il testo qualora Orbán avesse provveduto a fornire una scadenza delle misure. Nonostante ciò, però, proprio per via della sproporzionata maggioranza di cui gode Fidesz, il Premier, oltre ad aver seccamente rifiutato la proposta, ha addirittura asserito che coloro che non si schiereranno dalla sua parte staranno “dalla parte del virus”.
È indiscutibile che tali misure siano gravissime, tanto più che vengono autorizzate da uno Stato Membro dell’Unione Europea. Ciò detto, però, agli occhi un osservatore informato, la mossa di Orbán non può certo costituire un elemento di sorpresa. Essa si pone a coronamento della strategia della cosiddetta democrazia illiberale che il Premier ha, neanche troppo gradualmente, instaurato in Ungheria a partire dal 2010 mediante l’erosione dell’indipendenza giudiziaria, le “leggi schiavitù” sul lavoro, la progressiva scomparsa dell’informazione libera (la maggior parte dei media indipendenti sono stati acquistati dagli oligarchi vicini alla figura di Orbán) e altri atteggiamenti di deriva autoritaria.
Non solo: la reiterata azione estremamente spregiudicata di Orbán costituisce una vera e propria umiliazione per l’UE, soprattutto se si considera che grandissima parte della rapida crescita economica del Paese magiaro verificatasi negli scorsi anni (la quale ha certamente contribuito ad arricchire la popolarità di Orbán, che è poi esplosa per via delle efficaci propagande anti-migranti di Fidesz durante le campagne elettorali per le elezioni politiche del 2018 e europee del 2019) si deve proprio alla sua appartenenza alla grande area commerciale europea e ai trasferimenti ricevuti dal bilancio di Bruxelles.
Ci si chiede, allora, cosa faccia e cosa possa fare l’UE per frenare le continue violazioni dell’Art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), che detta i principi democratici e i diritti fondamentali sui quali si fonda l’intero progetto europeo. In realtà, a giudicare dalle informazioni disponibili sino ad oggi, ben poco. Sebbene l’adesione dei 13 eurodeputati di Fidesz sia stata congelata dal Partito Popolare Europeo (PPE) e l’Ungheria sia finita sotto la procedura contemplata dall’art 7 TUE per violazione proprio dei diritti contenuti nell’art 2 TUE già da tempo (su un dossier che si trascinava ormai da anni, accompagnato dall’apertura di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione Europea), l’azione dell’Ue non riesce ad essere incisiva. Infatti, nonostante lo storico voto a favore del cosiddetto Rapporto Sargentini da parte del Parlamento Europeo nel settembre del 2018, per arrivare a sanzionare uno Stato Membro attraverso l’art 7 TUE, sinteticamente, è necessario il voto unanime del Consiglio dell’Unione Europea, estremamente improbabile solo se si considera che sarebbe necessario anche quello della Polonia che, oltre ad essere politicamente molto vicina all’Ungheria di Orbán (così come gli Paesi del Gruppo di Visegrád), è essa stessa al centro di un’altra procedura attivatasi mediante l’articolo 7 TUE in considerazione delle minacce relative all’indipendenza della magistratura.
In parole povere, l’UE si trova intrappolata nel suo stesso assetto giuridico e non riesce a porre limiti all’atteggiamento di un governo a capo di un Paese dal peso decisamente relativo.
In questo contesto, l’emergenza Coronavirus, in particolare, rischia, come si legge nel focus dell’ISPI del 31 marzo, di mietere la prima vittima tra le democrazie senza che l’UE riesca ad intervenire (ad oggi, nonostante gli sforzi del comitato europeo per le libertà civili, dalla Commissione Europea arrivano solo timidi richiami generalizzati). Alla luce di ciò, non può quindi stupire che, rileggendo oggi, a posteriori, l’art. 49 TUE e i cosiddetti Criteri di Copenaghen (in particolare, il criterio politico, laddove stabilisce la necessità della “presenza di istituzioni stabili, garanti della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani”) per l’adesione all’UE, il caso dell’Ungheria possa sembrare alquanto paradossale. Del resto, questo concetto è ormai piuttosto conosciuto con l’espressione “Copenaghen Dilemma”: sebbene esista la possibilità di porre un veto sull’adesione di uno Stato candidato in base alla compatibilità di quest’ultimo con i diritti fondamentali, non esiste un meccanismo efficace per supervisionare la sua aderenza a tali valori a seguito dell’accesso.